Prodotti finanziari, nuove regole in Gazzetta

Pubblicato il 26 agosto 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2017, è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017, recante attuazione della Direttiva 2014/65/UE sui mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta MiFID 2) nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 600/2014 sulla stessa materia (cosiddetto MiFIR).

Il provvedimento interviene con diverse disposizioni di modifica del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto legislativo n. 58/1998) nonché del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto legislativo n. 385/1993).

Trasparenza e protezione per gli investitori

Le nuove previsioni introducono maggiori obblighi di trasparenza e comunicazione nei confronti della clientela – nelle quali dovranno essere inclusi anche i costi e gli oneri connessi - nonché un incremento dei controlli sugli strumenti finanziari.

Il Decreto n. 129/2017, ispirato al principio del miglior interesse del cliente, è infatti volto a garantire una corretta informazione per gli investitori, disciplinando anche i potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedendo un’adeguata profilatura del risparmiatore.

Regole più stringenti, per contro, sono imposte alle imprese di investimento al fine di garantire i clienti circa il fatto che i prodotti finanziari offerti siano adeguati alle loro esigenze e caratteristiche e che i beni nei quali investono siano adeguatamente protetti.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l’Autorità bancaria europea (EBA), per i depositi strutturati, e le autorità di vigilanza nazionali (Consob e Banca d’Italia) avranno il potere di vietare o limitare la distribuzione di taluni prodotti finanziari, anche valutando il merito dei prodotti offerti o vietando, su base temporanea, la loro commercializzazione qualora rilevino la compromissione della stabilità e dell’integrità dei mercati, nonché l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e gli interessi degli investitori.

Vigenza e disposizioni transitorie

Il decreto entra in vigore dal giorno successivo della pubblicazione anche se, all’articolo 10 del testo, viene espressamente previsto che le disposizioni concernenti il Decreto legislativo n. 58/1998 (Tuf) si applichino dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto.

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