Il Ministero della Transizione ecologica fornisce le indicazioni per avvalersi del credito d’imposta introdotto dall’art. 26-ter, Dl n. 34/2019, per l’acquisto di prodotti da riciclo e riuso.
Destinatari sono imprese e soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano i beni indicati in proseguo nell'esercizio dell’attività economica o professionale.
Tale norma riconosce, per l’anno 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:
Il decreto MiTE del 6 ottobre 2021 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre – definisce la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta.
Ai destinatari suddetti spetta un contributo nella forma di credito d'imposta, pari al 25% del costo di acquisto di detti beni fino ad un importo massimo di euro 10.000 per beneficiario.
Il sostenimento della spesa nonché l’impiego dei beni nell’ambito dell’attività esercitata devono essere attestati:
Con riferimento alle spese sostenute nel 2020, i richiedenti devono presentare, tramite accesso alla piattaforma telematica resa disponibile sul sito del ministero dell’Ambiente, apposita richiesta al MiTE entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta attivazione di detta piattaforma.
Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, il MiTE comunica ai richiedenti il riconoscimento oppure il diniego dell'agevolazione.
Il credito d'imposta è riconosciuto:
Il bonus in discorso non è cumulabile col credito d’imposta per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio (art. 1, comma 73, L. n. 145/2018).
Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi elativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.
Deve essere utilizzato solamente in compensazione a partire dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione del riconoscimento del credito da parte del MiTE.
Non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP.
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