La procura alle liti, ove risulti conferita – come nel caso di specie – in termini più ampi e comprensivi – in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale ed idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di difesa e di economia processuale, deve intendersi in grado di attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie ed utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita.
Vi è compresa, pertanto, anche l’azione di garanzia c.d. impropria, volta, ossia, a salvaguardare l’interesse della parte mediante la chiamata in causa del terzo, perché risponda in suo luogo o venga condannato a tenerla indenne di quanto risulti eventualmente tenuta a prestare all'attore.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, con sentenza n. 4909 del 14 marzo 2016, respingendo il ricorso di una società chiamata in causa dall'amministratore di un condominio. La società ricorrente, in particolare, aveva eccepito la carenza di potere del difensore di chiamare in causa il terzo (nella specie, essa stessa in qualità di appaltatrice) in garanzia c.d. impropria, sulla base della sola procura alle liti ed in difetto di specifica facoltà all'uopo espressamente conferita (nella procura medesima o nel contesto dell’atto cui essa accede).
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