Entrata in vigore scaglionata per le regole tecnico-operative applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali, relative alla redazione in formato digitale e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice tributario.
E’ stato firmato, il 18 maggio 2021, il decreto del Direttore Generale delle Finanze che definisce le nuove date per l’utilizzo, da parte dei giudici tributari, dell’applicativo informatico per la redazione in formato digitale e il deposito con modalità telematiche dei provvedimenti giurisdizionali.
Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021.
Si ricorda che lo scorso novembre era stato pubblicato il decreto direttoriale con le regole tecnico-operative sui provvedimenti giurisdizionali digitali, applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali.
In esso era disposta, tra l’altro, la redazione in formato digitale e il deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice tributario.
Con nota di aprile, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria aveva chiesto il differimento parziale dell’entrata in vigore del provvedimento, al fine di completare il programma di formazione dei giudici tributari.
Successivamente, il medesimo Consiglio di Presidenza ha individuato le nuove date di entrata in vigore delle disposizioni sulla redazione in formato digitale delle sentenze e a queste ha fatto riferimento il Direttore Generale delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze nel nuovo provvedimento, modificando il comma 1 dell’articolo 10 del precedente decreto direttoriale del 6 novembre 2020.
Il predetto comma è stato quindi sostituito con la seguente previsione:
“1. Il presente decreto entra in vigore:
a) il 1° dicembre 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio;
b) il 1° giugno 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, nonché presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Calabria, Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia;
c) il 1° ottobre 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto;
d) il 1° dicembre 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, nonché presso le Commissioni di primo e secondo grado di Trento e Bolzano.”
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