Processo tributario: sì al ricorso cumulativo di più contribuenti

Pubblicato il 04 settembre 2023

Anche nel processo tributario è applicabile l'art. 103 c.p.c. sul litisconsorzio facoltativo.

E così, ai fini del cumulo di più cause nel medesimo processo fiscale, è sufficiente che queste ultime involgano la risoluzione di identiche questioni giuridiche ovvero siano connesse per il petitum e/o per la causa petendi, senza che sia necessaria anche un'identità delle relative questioni di fatto.

Ciò in forza del richiamo di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992 ed in ragione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 25549 del 31 agosto 2023, pronunciata in accoglimento del ricorso promosso da alcuni contribuenti.

Nella vicenda in esame, al di là delle eventuali differenziazioni in punto di fatto, la questione giuridica sottesa alle domande dei diversi contribuenti era la medesima, concernendo la spettanza o meno dell'esenzione prevista dalla normativa speciale per i contribuenti delle zone geografiche della Sicilia colpite dal sisma del 1990.

I ricorrenti, nel dettaglio, avevano impugnato la decisione confermativa del silenzio-rifiuto formatosi sulle rispettive istanze di rimborso delle imposte versate per il triennio 1990/92, in applicazione dell'art. 9, comma 17, della Legge n. 289/2002.

Cumulo dei ricorsi nel processo tributario

Nel processo tributario - hanno rammentato gli Ermellini - non essendo prevista alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi e rinviando l'art. 1, comma 2, al codice di procedura civile per quanto non disposto e nei limiti della compatibilità, deve ritenersi applicabile l'art. 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo.

Ne discende l'ammissibilità della proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa.

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