Con ordinanza n. 12831 del 10 maggio 2024, la Corte di Cassazione si è occupata di una controversia tributaria la cui questione centrale riguardava la validità della procura alle liti rilasciata dal contribuente al suo difensore in primo grado.
La Commissione Tributaria Regionale, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto nulla la predetta procura, perché considerata generica e non specificamente riferita all'impugnazione giudiziale.
Il contribuente si era quindi rivolto alla Corte di Cassazione, impugnando la decisione del giudice d’appello per aver erroneamente ritenuto che la procura alle liti non potesse essere sanata con assegnazione di un termine per la regolarizzazione della costituzione.
Il ricorso è stato accolto dalla Cassazione.
La Suprema Corte, in particolare, ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali, anche a Sezioni Unite.
In tali decisioni, è stato affermato che l’art. 83, comma 3, del codice di procedura civile non deve essere interpretato in modo formalistico.
Il giudice ha il dovere di segnalare i vizi della procura affinché le parti possano porvi rimedio, nel rispetto del diritto di accesso alla giustizia sancito dall’art. 6, par. 1, della CEDU.
L'organo giudicante, anche in appello, deve assegnare un termine perentorio per regolarizzare la procura, se rileva un vizio che ne determina la nullità.
Per finire, è stata richiamata la recente Riforma Cartabia, che ha esteso la possibilità di sanare anche la mancanza della procura.
Nel caso specifico di materia tributaria - ha comunque chiarito la Corte - rimangono applicabili le norme speciali del Decreto Legislativo n. 546/92, che prevedono comunque l’obbligo del giudice di invitare la parte a regolarizzare la procura prima di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
La Cassazione, in definitiva, ha ritenuto che la decisione del giudice d’appello non fosse conforme ai principi richiamati.
Da qui la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, per un nuovo esame.
In ogni caso, la Corte ha specificato che il giudice deve invitare la parte a regolarizzare la procura, e solo in caso di inottemperanza dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Cassazione:
"Il giudice tributario, ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall'art. 83 cod. proc. civ., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, è tenuto anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) al rispetto delle speciali norme degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo riguardo all'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000, e deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità".
Sintesi del Caso | Il caso riguarda la validità della procura alle liti rilasciata dal contribuente al suo difensore in primo grado. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva annullato la sentenza di primo grado a favore del contribuente, ritenendo nulla la procura. |
Questione Dibattuta | La questione dibattuta era se la procura alle liti, considerata generica e non specificamente riferita all'impugnazione giudiziale, potesse essere sanata con l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione della costituzione. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che il giudice deve segnalare i vizi della procura e assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione. Ha ribadito che, anche in appello, è obbligatorio concedere la possibilità di sanare i vizi della procura prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. |
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