Infrastrutture, investimenti, processo penale e sport: le nuove misure in Gazzetta

Pubblicato il 01 luglio 2024

Nella seduta del 24 giugno 2024, il Consiglio dei ministri ha approvato il testo di un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

Il provvedimento n. 89 datato 29 giugno 2024 è approdato nell'ultima Gazzetta Ufficiale del mese di giugno, la n. 151.

Infrastrutture, investimenti e sport: le misure del Decreto legge Omnibus

Le principali misure del Decreto legge includono:

Infrastrutture e Trasporti:

Finanziamenti e Investimenti:

Sport:

Processo penale, le novità contenute nel Decreto Legge

Tra le misure del provvedimento sono incluse anche novità volte a garantire la maggiore efficienza del procedimento penale, per quanto riguarda, in particolare, i procedimenti davanti alla Corte di cassazione.

Dal CdM, misure urgenti per l’efficienza del processo penale

L'intervento si sostanzia in alcune modifiche al Codice di procedura penale (c.p.p.) che, per espressa previsione, si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

Sono interessati dai ritocchi, in particolare:

Atti preliminari: ricorso deciso in camera di consiglio

L'art. 610 viene modificato al suo comma 5, la cui formulazione attuale prevede che, almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando "se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio".

La norma viene modificata sostituendo questa ultima parte con le seguenti parole: "che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell’articolo 611".

Ne discende che il ricorso in cassazione verrà deciso, di regola, in camera di consiglio e senza le parti (non più in udienza), salvo quanto previsto dal successivo art. 611 c.p.p.

Dopo questo periodo, il medesimo comma 5 viene integrato con un'ulteriore previsione, ai sensi della quale: "nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 (Procedimento in camera di consiglio con presenza delle parti) il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell’udienza".

Laddove, quindi, il ricorso viene trattato in camera di consiglio con comparizione delle parti, il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell’udienza.

Contestualmente a tale modifica, il comma 1-quinquies dell'art. 611 c.p.p. viene soppresso.

Procedimento in camera di consiglio

L'art. 611 c.p.p., a seguire, viene integrato al suo comma 1, mediante la previsione secondo cui, nei procedimenti da trattare in camera di consiglio con comparizione delle parti "i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni".

A seguire, è modificato anche il primo periodo del comma 1-ter dell'articolo per quanto concerne le richieste di trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti.

Il primo periodo viene sostituito dalla previsione secondo cui le predette richieste "sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell’udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127".

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