Il Decreto legislativo correttivo alla Riforma del processo civile, approvato il 29 ottobre 2024 dal Consiglio dei ministri, introduce, tra le varie misure, anche importanti novità riguardanti il pignoramento, il titolo esecutivo e la procura speciale alle liti.
Questo intervento si inserisce nel più ampio contesto della Riforma Cartabia, che mira a snellire e digitalizzare le procedure civili.
Ulteriori novità introdotte dal Decreto correttivo - si rammenta - riguardano le verifiche preliminari, il rito semplificato, l'uso delle fatture elettroniche come prova per i decreti ingiuntivi nonché la pubblicazione e comunicazione delle sentenze, le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni.
Il correttivo introduce una revisione nella forma dell’atto di pignoramento, allineandosi al principio di superamento degli adempimenti analogici a favore di quelli telematici.
Si prevede, così, che l’atto di pignoramento debba contenere anche un invito rivolto al debitore di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un domicilio digitale dove ricevere notificazioni e comunicazioni ufficiali. In mancanza di questa indicazione, le comunicazioni saranno depositate presso la cancelleria.
Nell’ambito del pignoramento presso terzi, il decreto modifica il comma 5 dell’articolo 543 del codice di procedura civile.
Viene chiarito che, nel caso in cui il pignoramento coinvolga più terzi, l’inefficacia dell’atto si produce solo nei confronti dei terzi per i quali non sia stata effettuata la notifica o il deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo.
Inoltre, il nuovo comma 6 dello stesso articolo prevede che, se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per l’iscrizione a ruolo, deve comunicarlo immediatamente al debitore e al terzo. A seguito di tale comunicazione, l’obbligo del terzo cessa a partire dalla data di ricezione della stessa.
È stata rivista anche la disciplina sull’inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo.
Qualora il processo esecutivo non sia stato iscritto nei termini previsti, il creditore è tenuto a dichiarare l’inefficacia al debitore e all’eventuale terzo tramite notifica entro cinque giorni dalla scadenza.
In ogni caso, gli obblighi del debitore e del terzo cessano automaticamente quando l’iscrizione a ruolo non viene effettuata nei termini di legge.
Il correttivo apporta chiarimenti in merito al titolo esecutivo, specificando che esso può essere rilasciato non solo in copia conforme, ma anche come duplicato informatico.
In conformità con il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), il duplicato informatico è il documento ottenuto tramite memorizzazione della stessa sequenza di valori binari del documento originale. Se prodotto seguendo le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale, ha lo stesso valore giuridico del documento da cui è tratto.
Conseguentemente, ai fini della notifica, la consegna del duplicato informatico del titolo esecutivo è equiparata alla consegna della copia conforme all’originale.
Inoltre, nell’atto di precetto, sottoscritto dalla parte personalmente, l’indicazione della residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione possano essere sostituite dall’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o dall’elezione di un domicilio digitale speciale.
In caso contrario, le notifiche continueranno ad essere espletate presso la cancelleria del giudice competente, salvo che il soggetto destinatario non sia tra quelli obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata oppure ha eletto domicilio digitale.
Il decreto interviene, altresì, sull’articolo 380-bis del codice di procedura civile, che disciplina il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
Viene eliminata, in particolare, la necessità, per il difensore, di munirsi di una nuova procura speciale quando richiede alla Corte di Cassazione una decisione accelerata del ricorso in caso di proposta di definizione per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza.
Lo scopo dell'intervento è di non aggravare ulteriormente la posizione della parte e del suo difensore.
Le modifiche introdotte dal Decreto legislativo correttivo mirano a favorire una maggiore efficienza del processo civile, semplificando gli adempimenti e incentivando la digitalizzazione, in linea con gli obiettivi della Riforma Cartabia.
Ambito | Novità |
---|---|
Pignoramento | L'atto deve includere l'invito al debitore a fornire un indirizzo PEC o un domicilio digitale per le notifiche; in assenza, le comunicazioni vanno in cancelleria. |
Pignoramento presso terzi | L’inefficacia riguarda solo i terzi non notificati; in caso di pagamento prima dell’iscrizione a ruolo, il creditore deve notificare, facendo cessare l’obbligo del terzo. |
Inefficacia per mancata iscrizione a ruolo | Se non iscritta a ruolo nei termini, il creditore notifica l'inefficacia entro cinque giorni e cessano gli obblighi di debitore e terzo. |
Titolo esecutivo | Possibilità di rilascio del titolo esecutivo come duplicato informatico con valore giuridico equivalente alla copia conforme. |
Procura speciale in Cassazione | Eliminata la necessità di una nuova procura speciale per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. |
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