Processo amministrativo: sanatoria della notifica ex tunc

Pubblicato il 27 giugno 2018

La Consulta ha dichiarato incostituzionale l’articolo 44, comma 3, del Codice del processo amministrativo, nella parte in cui, nel prevedere che la costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, fa “salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione.

La disposizione del Decreto legislativo n. 104/2010 (Attuazione dell’articolo 44 della Legge n. 69/2009, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) è stata dichiarata incostituzionale proprio limitatamente a queste ultime parole “salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione”, per violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega che imponevano al legislatore di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, e di coordinarle con le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto espressive di principi generali.

In particolare, la relativa questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal TAR per il Veneto in riferimento agli articoli 3, 24, 76, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione.

Per i giudici rimettenti, la innovativa previsione della sanatoria con effetti ex nunc, in difformità rispetto alla situazione precedente al Codice del processo amministrativo e alle regole proprie del Codice di procedura civile, “non potrebbe essere qualificata in alcun modo come un coerente sviluppo o un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante”.

Previsione difforme rispetto a processo civile e giurisprudenza

L’articolo 44 citato, si rammenta, è quello che, nell’ambito del processo amministrativo, si occupa dei vizi del ricorso e della notificazione.

In esso viene prescritto che il ricorso è nullo se manca la sottoscrizione, se vi è incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda. Lo stesso prevede, altresì, che se il ricorso contiene irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.

Il comma oggetto di censura è, come detto, il terzo dove viene espressamente sancito che la costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, appunto “salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione”, prevedendo, quindi, una sanatoria con effetti ex nunc.

I giudici della Corte costituzionale – sentenza n. 132 del 26 giugno 2018 – hanno riconosciuto che la disposizione in oggetto viola i criteri direttivi fissati dal legislatore delegante.

In primo luogo, hanno riconosciuto che la stessa è in aperto contrasto con l’articolo 156, terzo comma, Codice processuale civile, che, per i procedimenti civili, prevede la sanatoria ex tunc della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo; principio, questo, definito di “indubbio” carattere generale.

Inoltre, la norma esaminata non sarebbe nemmeno in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale medesima.

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