Nell'ambito del processo amministrativo, la mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del C.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC.
In tale tipo di procedura, infatti, trova applicazione immediata la Legge n. 53/1994, secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale ... a mezzo della posta elettronica certificata”.
D'altronde - si legge nel testo della decisione - la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, è ormai irreversibile.
E' quanto evidenziato dal Consiglio di stato nel testo della sentenza n. 2682 del 28 maggio 2015.
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