Il Decreto "Milleproroghe" - Decreto legge n. 228/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 e in vigore dal giorno successivo (31 dicembre 2021) - dispone, tra le altre misure, un'ulteriore proroga del regime emergenziale Covid dettato per quel che riguarda il processo civile, penale, amministrativo, tributario, contabile e militare.
L'art. 16 del DL, in particolare, prevede che:
Nel dettaglio - per come si apprende dalla Relazione illustrativa al Decreto legge - il comma 1 dell'art. 16 dispone lo slittamento, al 31 dicembre 2022, dell'efficacia delle disposizioni speciali che hanno disciplinato l'esercizio dell'attività giurisdizionale nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus relative ai processi civili e penali nonché dei procedimenti relativi agi arbitrati rituali e alla magistratura militare.
Sono quindi prorogate, tra le altre, le previsioni su:
Prevista, al comma 2 dell'articolo, una disposizione transitoria che esclude l'applicabilità di specifici profili del regime emergenziale alle udienze civili e penali già fissate tra il 1° e il 31 gennaio 2022: in particolare, si prevede che le disposizioni sul rito camerale non si applicano ai procedimenti di cassazione e agli appelli penali per i quali sia stata fissata udienza di trattazione entro tali date.
Con riferimento ai processi tributari, il comma 3 dell'art. 16 dispone la proroga, fino al 31 marzo 2022, dell'udienza a distanza e della trattazione con scambio di note scritte, ossia degli strumenti processuali messi a disposizione delle parti e del giudice tributario al fine di limitare la presenza degli operatori di settore presso le sedie delle Commissioni tributarie.
Lo scopo della proroga - si legge nella Relazione illustrativa - è quello "di ridurre il rischio di contagio da COVID, permettendo al contempo la definizione delle controversie tributarie. Ciò in considerazione dell'efficacia di tali disposizioni processuali, che hanno consentito durante tutto il periodo pandemico di garantire la continuità nello svolgimento della funzione giurisdizionale".
Il comma 5 del medesimo articolo, a seguire, riguarda i processi amministrativi, per i quali viene mantenuta, fino al 31 marzo 2022, la possibilità di trattazione da remoto delle cause, qualora si manifestino situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili, correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da Covid-19.
Per finire, i commi 6 e 7 della norma prevedono che sino a fine marzo 2022, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse.
A seguire, è anche disposto il differimento, al 31 marzo 2022, delle misure relative ad accesso agli uffici e al passaggio in decisione senza discussione dei ricorsi pensionistici.
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