L’Ordinanza di metà luglio del Tribunale di Salerno ha sancito un’assoluta novità in materia di “concessionario della riscossione” nell’ambito della giurisprudenza tradizionale. Il provvedimento del concessionario della riscossione di costituzione di ipoteca (articolo 77, Dpr 602/72) è suscettibile di sospensione qualora sussista il pericolo che dalla sua attuazione derivi un danno grave e irreparabile. Questa pronuncia conserva tutta la sua importanza, anche se l’articolo 35, comma 26-quinques della legge di conversione della manovra d’estate, n. 248/06, ha introdotto una norma processuale che ha attribuito alla cognizione delle Commissioni tributarie le controversie sui provvedimenti in parola, ponendo fine al dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla giurisdizione competente. Quanto stabilito dal giudice campano, invece, è significativo in ordine all’ammissibilità di misure cautelari in pendenza del giudizio di impugnazione dei medesimi provvedimenti.
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