Procedure per la ripartizione dei diritti doganali delle operazioni di importazione
Pubblicato il 04 aprile 2013
Con il
decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° febbraio 2013, pubblicato sulla “
Gazzetta Ufficiale” n. 78 del 3 aprile, si provvede ad individuare le procedure contabili e fiscali necessarie a dare applicazione all'istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione, in attuazione dell'art. 9, comma 3-duodecies, della legge
26 aprile 2012, n. 44. Il decreto è in vigore (4 aprile 2013).
Secondo quanto stabilito dalla Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali, ratificata con legge
3 febbraio 2011, n. 7, la quota dei diritti doganali destinata allo Stato dove avviene l'operazione di importazione deve essere ripartita, in parti uguali, tra gli Stati membri coinvolti nella stessa operazione.
La procedura, fissata nell'articolo 2 del decreto 1° febbraio 2013, prevede che gli importi relativi alle spese di riscossione connesse con operazioni doganali nazionali siano riconosciuti a favore degli Stati membri beneficiari, in misura pari alla percentuale prevista all'art. 4 della Convenzione. Entro il giorno 20 di ciascun mese solare, l'agenzia delle Dogane deve rendere disponibili all'IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) le informazioni riguardanti gli importi delle operazioni doganali nazionali effettuate nel mese solare precedente, da utilizzare per i successivi riversamenti agli Stati membri beneficiari, indicando le somme da attribuire complessivamente ai singoli Stati.
L'IGRUE, a sua volta, provvede ad effettuare i trasferimenti in favore degli Stati beneficiari, dando notifica dell'operazione.
Si specifica che, per quanto riguarda la determinazione della base imponibile Iva e degli altri tributi da riscuotere, acquista importanza il documento doganale emesso dall'autorità doganale dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione unica; inoltre, tale documento vale anche come bolletta doganale ai fini della detrazione dell'Iva.