Procedure concorsuali e DURC

Pubblicato il 18 giugno 2015

Dal prossimo 1° luglio 2015 partirà la procedura di rilascio on-line del DURC, grazie alla quale sarà possibile ottenere una certificazione di regolarità contributiva - avente una validità di 120 giorni - in tempo reale che potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge senza bisogno di effettuare una nuova richiesta per necessità diverse.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015 ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari ad una corretta applicazione della disciplina, demandando agli Istituti ed alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) l’illustrazione delle modalità più strettamente operative.

La circolare, fra le altre questioni, tratta in modo ampio le disposizioni dettate dal D.I. del 30 gennaio 2015, in relazione alle ipotesi di verifica della regolarità di soggetti interessati da procedure concorsuali.

Si evidenzia che, in proposito, viene specificato che la verifica di regolarità effettuata con riferimento agli obblighi contributivi in capo alle imprese interessate da una delle procedure concorsuali che sono di seguito analizzate, resta assoggettata alle previsioni di cui all’art. 3 del D.M. 4 agosto 2009, relativo alle modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.

Nello specifico il suddetto articolo 3, per quanto concerne i limiti dei crediti ammissibili, prevede che la proposta di pagamento parziale per i crediti privilegiati di cui al n. 1) del 1° comma dell'art. 2778 c.c. e per i crediti per premi non possa essere inferiore al 100%, mentre per i crediti privilegiati di cui al n. 8) del primo comma dell'art. 2778 c.c. non possa essere inferiore al 40%.

Inoltre è previsto che la proposta di pagamento parziale per i crediti di natura chirografaria non possa essere inferiore al 30% e la proposta di pagamento dilazionato non possa essere superiore a 60 rate mensili con applicazione degli interessi al tasso legale, nel tempo, vigente.

ATTENZIONE

Il comma 5 del D.I. 30.1.2015 specifica che nelle ipotesi di seguito esaminate, l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

Concordato con continuità aziendale

Ricorda il Ministero del Lavoro che, come chiarito dal comma 1, art. 5, D.I. 30.1.2015, in caso di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 (L.F.), l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all’art. 161 del citato R.D. sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge, con scadenza anteriore alla data di pubblicazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese.

Tuttavia, ai fini dell’attestazione della regolarità, sarà comunque verificato il regolare versamento dei contribuiti aventi scadenza legale successiva alla predetta data.

Quindi, in definitiva, l’attestazione di regolarità è subordinata ai contenuti del piano concordatario contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato e, pertanto, con riguardo agli Istituti ed alle Casse edili, espliciterà la modalità di definizione dell’esposizione debitoria maturata alla data di pubblicazione del ricorso di cui all’art. 161 della L.F.

Concordato in bianco

Al contrario, in caso di concordato in bianco (comma 6, art. 161 L.F.), l’assenza del piano concordatario comporterà l’attestazione dell’irregolarità, non sussistendo in tal caso per gli Istituti e le Casse edili la possibilità di verificare i termini di soddisfazione dei propri crediti da parte del debitore.

Conseguentemente, nel caso di specie, sarà emesso l’invito alla regolarizzazione anche per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del ricorso e quella in cui, nel termine fissato dal giudice (compreso fra 60 e 120 giorni salvo proroga), avverrà la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista ai commi 2° e 3° del citato art. 161 L.F.

Fallimento con esercizio provvisorio

In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all’art. 104 del R.D. n. 267/1942, che prevede la continuazione temporanea dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami aziendali, la regolarità verrà attestata a condizione che gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio, risultino essere stati insinuati e i contributi dovuti per i periodi successivi siano regolarmente assolti alla data della richiesta.

Quindi, come confermato dal Ministero del Lavoro, in presenza di sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell'art. 16 L.F., la verifica di regolarità darà esito positivo a condizione che i crediti contributivi di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di iscrizione della sentenza nel registro imprese, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L.F. risultino essere stati insinuati alla data della richiesta.

Amministrazione straordinaria

In caso di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/1999, l’impresa si considera regolare a condizione che i crediti contributivi di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati (art. 5, comma 3, D.I. 30.1.2015).

La condizione di regolarità alla data della richiesta resta, tuttavia, subordinata al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla data di ammissione all’amministrazione straordinaria.

Proposta di accordo sui debiti contributivi

Il comma 4 del più volte citato decreto interministeriale, prevede che le imprese che presentano una proposta di accordo sui debiti contributivi ai sensi dell’art. 182-ter del R.D. n. 267/1942, nell’ambito del concordato preventivo ovvero nell’ambito delle trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli artt. 160 e 182-bis del medesimo Regio Decreto, si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell’accordo stesso, qualora nel piano di ristrutturazione sia previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli artt. 1 e 3 del D.M. 4 agosto 2009.

Anche per tale ipotesi, specifica la circolare ministeriale n. 19/2015, la regolarità alla data della richiesta resta subordinata al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.


 

                                               Quadro delle norme

Art. 2778 c.c.

R.D. n. 267/1942

D.Lgs. n. 270/1999

D.I. del 4 agosto 2009

D.I. del 30 gennaio 2015

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 19 dell’8 giugno 2015


 

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