Procedure concorsuali. Comunicazioni a mezzo Pec
Pubblicato il 30 ottobre 2013
Ai sensi del quinto comma dell'articolo 17 del Decreto legge n.
179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012, a partire dal 31 ottobre 2013, per tutte le procedure concorsuali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione per le quali il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore o il commissario giudiziale abbiano effettuato la comunicazione rispettivamente prevista dall'articolo 92, 171, 207 Legge fallimentare o dall'articolo 22 del decreto legislativo 270/1999, si applicano le disposizioni sulla posta elettronica certificata.
Si ricorda che entro il 30 giugno 2013, il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario erano tenuti a comunicare ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo
di posta elettronica certificata, invitandoli a comunicare, entro
tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale
ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli
di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa
indicazione le comunicazioni verrebbero eseguite esclusivamente mediante
deposito in cancelleria.