Procedura semplificata per il calcolo dell’Irap anche per gli imprenditori agricoli

Pubblicato il 10 gennaio 2012 Con la risoluzione n. 3/E del 9 gennaio 2012, l’agenzia delle Entrate supera una discriminazione che a prima vista potrebbe interessare gli imprenditori agricoli individuali e le società semplici circa il metodo di calcolo della base imponibile Irap.

Da una prima lettura del decreto Irap (Dlgs 446/1997), si evince che per gli imprenditori agricoli titolari di reddito agricolo e per gli esercenti attività di allevamento, la base imponibile Irap è determinata come differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e quello degli acquisti destinati alla produzione (articolo 9, comma 1) oppure, per opzione, secondo le norme previste nell’articolo 5 dello stesso decreto, che sancisce il principio di derivazione del bilancio valevole per i soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali).

Con le successive modifiche apportate dalla Finanziaria 2008, è stato introdotto un nuovo articolo, il 5-bis, con cui il legislatore stabilisce una nuova modalità di determinazione della base imponibile Irap per le società di persone e le imprese individuali, cioè i soggetti Irpef, senza fare alcun accenno diretto agli imprenditori agricoli che svolgono l’attività individualmente o in forma di società semplice.

Ne discende che da un’applicazione letterale degli articoli 9 e 5-bis, agli imprenditori agricoli individuali e alle società semplici verrebbe imposto – anche se tassati su base fondiaria e a prescindere dall'assenza di una contabilità - di determinare la base imponibile Irap, in caso di opzione, con applicazione del principio di derivazione da bilancio, redatto in ossequio ai principi contabili, restando esclusa l'applicazione specifica per le imprese individuali e per le società personali (art. 5-bis).

Il tutto, secondo l’Agenzia, con una inspiegabile discriminazione per tali soggetti che non sono obbligati a tenere la contabilità. Pertanto, con il nuovo documento di prassi, l’agenzia delle Entrate riconosce che per i soggetti Irpef il regime naturale è quello del conto economico fiscale, ma che con l'esercizio dell'opzione è possibile, anche per loro, applicare il regime destinato ai soggetti Ires, in presenza di una contabilità ordinaria.
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