Si sofferma su una delle novità introdotte, nel 2012, in materia di legge fallimentare lo studio n. 100-2013/I del Consiglio nazionale del Notariato, approvato il 19 febbraio scorso. In sede di Decreto sviluppo - n. 83/2012 - è stata aggiunta una particolare domanda di concordato preventivo c.d. con riserva o "in bianco", la cui particolarità è quella di permettere al debitore di disporre di un maggior lasso di tempo per presentare la proposta, il piano e la documentazione del concordato preventivo. Inoltre, ai creditori viene inibito di proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni. La novità ha trovato consensi tra gli interessati.
LA DOMANDA DI
CONCORDATO IN GENERALE
Tra le
possibilità che
l'imprenditore in crisi ha di uscire dallo stato di insolvenza vi è
anche
quella di presentare una proposta di
concordato preventivo, allegando un piano contenente le
modalità con cui si
intende dar seguito alla soddisfazione dei creditori e salvare
l'azienda dal
tracollo definitivo.
Il percorso per
l'ammissione alla procedura di concordato
preventivo prevede:
-> la presentazione
del ricorso
(con sottoscrizione del debitore o se società, del rappresentante
legale), al
tribunale del luogo in
cui l'impresa ha la propria sede principale.
All’atto vanno
allegati:
- la relazione
sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- lo stato
analitico ed
estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori (con i
rispettivi
crediti e cause di prelazione);
- l'elenco dei
titolari dei
diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del
debitore;
- il valore dei
beni e i
creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- il piano
contenente la
descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della
proposta.
E' richiesta
per il piano e la
documentazione di cui sopra una relazione
di un professionista (in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), L.F.), nominato
dal debitore, che deve attestare la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Se si
modificano
sostanzialmente la proposta o il piano, occorre ripresentare la
relazione.
Della
presentazione della domanda
di concordato viene data notizia al Pubblico
Ministero; inoltre, il cancelliere ha il compito di renderla
pubblica attraverso iscrizione nel registro
delle
imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.
CONCORDATO IN
BIANCO O CONCORDATO CON RISERVA
O PRECONCORDATO
Con il comma 6,
dell'art. 161, L.F.
- inserito dal D.L. n. 83/2012 - è stato data all'imprenditore la
facoltà, nell'ambito
del concordato preventivo, di presentare
la domanda di concordato riservandosi di depositare gli
allegati in un secondo tempo. E'
il c.d. concordato in bianco o concordato con riserva o preconcordato o
concordato senza piano, di cui si occupa lo studio del Notariato n.100-2013/I.
La ratio della
norma risiede
nelle necessità, da più parti sostenuta, di dare più tempo
all'imprenditore in
crisi di preparare un efficace piano di
concordato, senza dover subire i rischi di eventuali misure
esecutive da
parte dei creditori.
Infatti,
l’impalcatura del
concordato richiede che il debitore debba, prima di presentare la
domanda, preparare
tutta la documentazione necessaria per poter accedere alla procedura, e
tale
obbligo può risultare molto gravoso; nelle more della preparazione
documentale
è quindi soggetto alle azioni che i creditori possono intentare
(ipoteche,
sequestri, ecc.).
Per questo,
viene consentito di presentare
il ricorso contenente
la domanda di concordato preventivo accompagnato dai soli bilanci
relativi gli
ultimi tre esercizi e posticipare in un secondo momento
l'inoltro della
proposta, del piano e della documentazione.
Il
termine viene
fissato dal giudice, e può
essere compreso fra 60 e 120 giorni, prorogabile, in
presenza di
giustificati motivi, di
non oltre 60 giorni.
Nel caso in cui
sia pendente il
procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine entro il
quale
presentare la proposta, il piano e la documentazione è accorciato: 60
giorni,
prorogabili di non oltre 60 giorni.
Il Tribunale
può disporre
obblighi informativi periodici, anche sulla gestione finanziaria, a
carico
dell'impresa.
Nella
costruzione del concordato
in bianco, è stata data differente importanza, da una parte, alla
domanda di
concordato,
che attiene alla parte procedurale, e dall'altra, alla
proposta ed
al piano, attinenti alla parte negoziale dell'istituto.
Anche per tale
tipo di concordato
si ritiene che, relativamente alle società di capitale e cooperative,
sia
necessario il deposito del verbale del notaio che attesti la validità
della
deliberazione diretta a richiedere il concordato.
Attenzione: l’art. 161
prevede,
a fini antielusivi, che la domanda di concordato in bianco sia da
considerarsi inammissibile
quando il debitore abbia, nei due anni precedenti, presentato altra
domanda di concordato
“in bianco”, a cui non abbia
fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o
l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
GLI EFFETTI
Il punto nodale
del sistema del
comma 6 risiede negli effetti che comunque vengono riconosciuti a
seguito della
presentazione del concordato in bianco.
La norma
afferma che dal
deposito della domanda e
fino al decreto che ammette alla procedura, il debitore rimane nella
possibilità di gestire l'impresa. Infatti è stabilito che
può compiere
gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli urgenti di
straordinaria amministrazione deve ottenere preventivamente
l'autorizzazione
del tribunale, il quale assume, al riguardo, sommarie informazioni.
Dunque,
l'imprenditore può
continuare a portare avanti la normale vita d'impresa, dovendo fare ricorso all'autorizzazione del tribunale
solo quando si trova a dover compiere atti di straordinaria
amministrazione
caratterizzati dall'urgenza.
Altre
conseguenze sono:
-> per
i creditori il divieto di iniziare o
proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del
debitore;
-> l'inefficacia,
per i creditori anteriori al
concordato, dell'iscrizione
delle ipoteche giudiziali avvenuta 90 giorni prima della
data di
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese;
-> il
blocco degli interessi;
->
l'applicazione della regola
dell'opponibilità degli atti (art. 45, L.F.).
Ancora, se si
tratta di società, sino
all'omologazione del concordato non
operano:
- le norme
relative alla riduzione
del capitale sociale per perdite;
- le norme che
prevedono il
rinvio della decisione di riduzione del capitale o quelle che
consentono agli
amministratori di ridurre il capitale sociale;
- le
particolari cause di
scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale
sociale, e per
la società cooperativa, le cause di scioglimento di cui all'art.
2545-duodecies.
Agli
amministratori è inibito convocare
l'assemblea nel caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto
del
limite legale.
In sostanza, la
procedura
prevista dal concordato con riserva si presenta più snella e più
agevole per
l'imprenditore in crisi, assicurandogli la possibilità di non essere
attaccato
dalle azioni creditorie e consentendogli di approntare un organico
piano di
ristrutturazione dei debiti.
MANCATO
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
I benefici
suddetti devono
intendersi cancellati con efficacia retroattiva nel momento in cui, nel termine assegnato dal giudice, il
debitore non inoltra la documentazione richiesta.
Inoltre, in
caso di mancanza dei
presupposti ex art. 161, si
deve dichiarare l'inammissibilità della proposta di concordato
e, se lo
chiedono i creditori o il Pm, il fallimento.
In alternativa
il debitore può
presentare domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo
182-bis,
L.F.).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".