Procedimento disciplinare CNF, modifica su sospensione cautelare

Pubblicato il 23 aprile 2019

Nella seduta amministrativa dell’11 aprile 2019, il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato di modificare il primo comma dell’art. 32 del Regolamento n. 2/2014 sul procedimento disciplinare.

Questo, dopo aver rilevato l’urgenza della modifica, “anche alla luce delle plurime richieste” pervenute al CNF.

E’ quanto si apprende dalla Circolare n. 2-C-2019 del 19 aprile 2019, che il Consiglio ha inviato ai presidenti dei Consigli dell’ordine degli avvocati, ai presidenti delle Unioni regionali forensi nonché ai presidenti dei Consigli distrettuali di disciplina.

Audizione dell'iscritto da parte di un componente delegato

Il citato primo comma dell’art. 32 del Regolamento n. 2/2014 (sulla sospensione cautelare) è stato modificato attraverso l’inserimento delle parole “da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima” dopo le parole “previa audizione dell’iscritto”.

La nuova formulazione di questo comma è pertanto la seguente: “1. La sezione competente per il procedimento può deliberare la sospensione cautelare dall’esercizio della professione o dal tirocinio, previa audizione dell’iscritto da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima, quando l’autorità giudiziaria abbia disposto: …omissis…”.

In calce alla circolare, è allegato il testo del Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare, coordinato con le ultime modifiche.

Modifiche, queste, che entrano in vigore il giorno successivo alla relativa pubblicazione nel sito istituzionale del CNF, avvenuta il 19 aprile.

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