Dal CNF una nuova modifica dell’articolo 32 del Regolamento sul procedimento disciplinare in tema di sospensione cautelare.
Il Consiglio Nazionale Forense ha inviato una circolare, n. 4-C-2019 del 4 ottobre 2019, ai Presidenti dei COA, delle Unioni regionali forensi e dei Consigli distrettuali di disciplina, con cui informa delle ultime modifiche apportate all’articolo 32, commi 1 e 4, del Regolamento n. 2/2014 sul procedimento disciplinare.
Il ritocco al regolamento è stato deliberato nella seduta amministrativa del 12 luglio 2019, a seguito delle consultazioni prescritte dall’articolo 50, comma 5, della Legge n. 247/2012 e con esso si è inteso restringere i termini della fase pregiudiziale.
L’obiettivo era di chiarire la procedura da utilizzare nelle ipotesi intrinsicamente connotate da assoluta urgenza e che impongono un intervento del Consiglio di disciplina a tutela dell’immagine della categoria.
Nella relazione che illustra le proposte emendative viene sottolineato, in particolare, che nell’ipotesi in cui un avvocato sia assoggettato a misura cautelare detentiva o interdittiva ex art. 60, 1 comma L. 247/2012 è opportuno che l’esame della fattispecie avvenga nel più breve termine e, se ritenuto dal CDD, anche al di fuori delle scansioni procedimentali di cui al regolamento.
Così, il primo comma dell’art. 32 del Regolamento n. 2/2014 – già ritoccato, si rammenta, lo scorso aprile - è stato modificato attraverso l’inserimento delle parole ”o, nel caso in cui non sia ancora designata una sezione secondo le modalità di cui al precedente art. 2, una sezione specificamente incaricata dal Presidente soggetta alle medesime incompatibilità della sezione giudicante,” dopo le parole “la sezione competente per il procedimento”.
La nuova formulazione di questo comma è pertanto la seguente: “1. La sezione competente per il procedimento o, nel caso in cui non sia ancora designata una sezione secondo le modalità di cui al precedente art. 2, una sezione specificamente incaricata dal Presidente soggetta alle medesime incompatibilità della sezione giudicante, può deliberare la sospensione cautelare dall’esercizio della professione o dal tirocinio, previa audizione dell’iscritto da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima, quando l’autorità giudiziaria abbia disposto: …omissis…”.
Il quarto comma è stato, invece, modificato attraverso l’inserimento delle parole “o comunque dalla sezione competente per il procedimento” dopo le parole “dalla sezione che l’ha disposta”.
Di tal ché, la nuova formulazione è la seguente: “4. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata anche d’ufficio in ogni momento dalla sezione che l’ha disposta o comunque dalla sezione competente per il procedimento qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi….omissis…”.
In calce alla circolare, è allegato il testo del Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare, coordinato con le ultime modifiche.
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