Nell seduta dell’8 febbraio 2018, il Consiglio dei ministri ha approvato due decreti legislativi attuativi della recente riforma penale.
Si tratta, in primo luogo, di un decreto che modifica il regime di procedibilità di alcuni reati, approvato in secondo esame preliminare, e che necessita, ora, di un ulteriore passaggio presso le Commissioni parlamentari competenti ai fini della definitiva approvazione da parte del Governo.
Il testo prevede l’incremento dei casi per cui si deve procedere a querela di parte, che viene estesa ai reati contro la persona e contro il patrimonio, essenzialmente caratterizzati per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo.
La procedibilità a querela è, quindi prevista:
Rimane la procedibilità d’ufficio nei casi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità, ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero quelle indicate all’articolo 339 del Codice penale e nelle ipotesi in cui il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.
Rispetto al testo precedente, è stata espunta, sulla base dei pareri espressi dalle commissioni di Camera e Senato, la disposizione che prevedeva la procedibilità a querela per i delitti di arresto illegale, di indebita limitazione della libertà personale, di perquisizione e ispezione personali arbitrarie.
L’altro schema di decreto legislativo - approvato, in questo caso, in via definitiva - contiene disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale.
Lo stesso, in particolare, prevede l’inserimento, nel Codice penale, di tutte le fattispecie criminose, previste da disposizioni di legge in vigore, poste a tutela di beni di rilevanza costituzionale, quali la vita e la protezione della comunità civile.
Tra gli altri provvedimenti, approvati, in via preliminare, nella medesima seduta dell’8 febbraio, si segnalano:
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