Per effetto del pro rata generale, l’Iva indetraibile è deducibile per cassa nell'anno del pagamento quale componente negativo del reddito di impresa.
Lo ha sancito la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 20435 del 19 luglio 2021, nell’accogliere le ragioni di una Srl che si era opposta ad alcuni avvisi di accertamento emessi a suo carico per indebita deduzione di Iva.
La società si era rivolta alla Corte di legittimità, denunciando una violazione di legge, atteso che la CTR aveva affermato la fondatezza della ripresa riguardante la deduzione dalla base imponibile delle imposte dirette dell’intera Iva relativa all’acquisto dei beni strumentali, ritenendo così violato il principio di competenza, in quanto si trattava di un costo incorporato nel bene acquistato che, pertanto, doveva seguirne l’ammortamento in quote annuali.
La Suprema corte ha giudicato fondata tale censura ed ha enunciato apposito principio di diritto: “L'Iva indetraibile per effetto del pro rata generale di cui all'articolo 19, quinto comma, Dpr. n. 633/72 è deducibile per cassa nell'anno del pagamento quale componente negativo del reddito di impresa”.
Per quel che concerne le sanzioni fondate sulle pretese creditorie erariale e conseguenti a queste, gli Ermellini hanno ribadito che, nel caso di loro annullamento, l’impugnazione proposta con esclusivo riferimento all’imposta annullata si estende, in virtù del proprio effetto espansivo interno, anche nei confronti delle sanzioni, che sono direttamente dipendenti dalla statuizione della pretesa.
Questo, salvo il caso in cui esse non siano state annullate per ragioni differenti e autonome rispetto all’imposta.
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