Privacy. Avviata la consultazione sul Codice deontologico sulle informazioni commerciali
Pubblicato il 14 marzo 2015
E’ stata adottata dal
Garante della privacy la
Bozza del Codice deontologico e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di
informazione commerciali, per le
società che appunto
forniscono servizi di informazione commerciale.
Il testo è ora disponibile per la
pubblica consultazione e per raccogliere eventuali suggerimenti e osservazioni, prima che le nuove regole di comportamento diventino effettivamente operative.
I soggetti interessati, (rappresentanti delle società che utilizzano informazioni commerciali, le associazioni di consumatori, gli Ordini professionali), anche eventualmente attraverso le associazioni di categoria rappresentative dei settori di appartenenza, hanno ora
40 giorni di tempo per inviare le loro proposte e consigli all’indirizzo mail consultazione.infocommerciali@gpdp.it.
La bozza del Codice fissa un primo quadro di garanzie riguardo all’attività svolta dalle società che forniscono servizi informativi sulla solidità e solvibilità delle imprese.
Il nuovo Codice deontologico
E’ fornita una precisa definizione di cosa si debba intendere per
“servizio di informazione commerciale”. Si tratta del
“servizio concernente l’esecuzione, per conto di committenti, di operazioni di raccolta, analisi, valutazione, elaborazione e comunicazione delle informazioni provenienti da fonti pubbliche, da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o acquisite direttamente dall’interessato, tali da fornire un valore di conoscenza aggiuntiva a terzi”.
I dati personali raccolti e trattati dal fornitore ai fini dell'erogazione del servizio di informazione commerciale possono riguardare sia l'interessato quale soggetto censito, sia le persone fisiche od altri interessati legati sul piano giuridico e/o economico al soggetto censito, anche se diverso dalla persona fisica (come, ad esempio, nel caso di una società).
l trattamento
non può riguardare i dati sensibili ed i dati giudiziari, salvo per il trattamento dei soli dati giudiziari provenienti da fonti pubbliche o da quelle pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabiliti dalla legge in ordine alla loro conoscibilità, utilizzabilità e pubblicità.
Dunque, le fonti da cui si possono prelevare le informazioni sono:
i registri pubblici (registro delle imprese, i bilanci, gli elenchi dei soci, le visure camerali), gli
atti immobiliari, i
quotidiani e le testate giornalistiche regolarmente registrate (anche online), gli
elenchi categorici e telefonici, (anche online).
La bozza del Codice prevede che i fornitori devono adottare le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee ad assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni commerciali oggetto di trattamento.