Prime sanzioni per gli assegni
Pubblicato il 06 settembre 2008
Il ministero dell’Economia ha deciso di applicare le sanzioni minime per chi ha violato i limiti più stringenti previsti dal Dlgs antiriciclaggio (n. 231/07), ma che sono risultati attenuati, poco dopo, dalla manovra d’estate (Dl 112/08). Pertanto, è prevista l’applicazione di sanzioni a carico di tutti coloro che hanno commesso delle infrazioni nel periodo che va dal 30 aprile al 24 giugno: come per esempio, pagando in contanti o staccando assegni trasferibili per somme sopra i 5mila ma sotto i 12.500 euro. Finora, era stato rinviato il momento dell’avvio delle procedure sanzionatorie, sperando in una soluzione normativa (non arrivata con la conversione in legge della manovra estiva), che andasse incontro a tutti coloro che avevano violato le norme rimaste in vigore per un periodo così limitato di tempo. Era necessaria, infatti, una norma ad hoc per evitare che le sanzioni amministrative fissate dal decreto antiriciclaggio fossero applicate in automatico. Avendo il Dl 112/08 riportato il tetto dei pagamenti cash o con moduli liberi a 12.500 euro, si era venuta a creare una grande disparità di trattamento per il periodo intermedio, che il ministero dell’Economia aveva suggerito di superare stabilendo l’applicazione retroattiva del tetto di 12.500 euro. Oppure prevedendo espressamente la non sanzionabilità delle infrazioni commesse dal 30 aprile al 24 giugno. Non essendo arrivata, però, la correzione, è stata avviata la procedura sanzionatoria.