Il succedersi repentino di provvedimenti relativi al pagamento dell'imposta municipale propria ha complicato la situazione riguardante l'obbligo tributario. Da una parte il decreto-legge n. 54 ha deliberato la sospensione del versamento della prima rata per l'abitazione principale ed altri immobili; dall'altra, la conversione del D.L. n. 35, prevista a ridosso della scadenza (17 giugno), ha reso incerta la questione sull'applicazione delle aliquote. La circolare n. 2/DF del ministero dell'Economia e delle Finanze offre alcune delucidazioni.
La
situazione per coloro che sono tenuti al versamento della prima rata
dell'Imu
appare alquanto nebulosa per il sopraggiungere, nell'arco di poco
tempo, di
norme che incidono su vari aspetti dell'imposta.
Il normale
regime previsto per l'Imu – D.lgs. n. 23/2011 - dispone che il
versamento sia
eseguito, per l'anno di imposizione, in due rate di pari importo con
scadenza
16 giugno e 16 dicembre, con possibilità di effettuare un versamento
complessivo in unica soluzione il 16 giugno.
Inoltre,
ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, mutato
dal D.L.35/2013, le aliquote e le detrazioni da applicare in sede di versamento
della
prima rata devono essere quelle risultanti dalle delibere di
approvazione dei
comuni, pubblicate non oltre il 16 maggio di ogni anno d'imposta nel
sito
www.finanze.it.
In ordine
cronologico, sono sopraggiunti a
modificare tale ambito:
- il 15
maggio, la presentazione di un emendamento,
in sede di conversione del D.L. n. 35/2013 dell'8 aprile, che
stabilisce come
il versamento della prima rata, da
effettuare
entro il 17 giugno, sia eseguito in
virtù delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
precedente;
- il 21 maggio,
il D.L. n. 54/2013 che ha sospeso la
debenza della rata di giugno per abitazioni principali, altre
tipologie di
abitazioni, terreni e fabbricati rurali, fino a che non verrà
realizzata una
efficace revisione delle imposte vigenti relative al patrimonio
immobiliare.
Tali
interventi hanno creato il sorgere di numerosi dubbi a cui il ministero
delle
Finanze, con circolare del 23 maggio 2013, n. 2/DF,
ha fornito delle
soluzioni.
L'EMENDAMENTO
AL D.L. 35/2013 –
ALIQUOTE E DETRAZIONI 2012
La novità
introdotta dall'emendamento del 15 maggio 2013 alla conversione in
legge del
D.L. n. 35/2013, tocca il dato di aliquote
e detrazioni da applicare in sede di calcolo della prima rata
dell'imposta:
il contribuente può utilizzare quelle in vigore lo scorso anno al posto di quelle varate dal comune per il 2013 e rese note sul sito del ministero delle Finanze alla data del 16 maggio.
La facoltà
libera il cittadino dal dover monitorare il sito istituzionale
finanze.it alla
ricerca del nuovo dato e rende più agevole il calcolo. Infatti, se non vi sono state variazioni delle
condizioni dell'immobile, l’acconto IMU sarà quello risultante
dall'importo
totale versato nel 2012 diviso per due.
A
complicare la questione sorge il fatto che la
conversione in legge del decreto 35 deve avvenire per il 7 giugno,
ossia 10
giorni prima della scadenza del termine per pagare la prima rata.
Pertanto, ai
sensi di legge, la norma non può dirsi essere in vigore.
L'intervento
della circolare n. 2/DF consente di far retroagire l'efficacia
dell'emendamento
in corso di conversione, ammettendo, quindi, che i
contribuenti eseguano il versamento della prima rata Imu (anche prima
del 7 giugno) in base alle aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell'anno
precedente.
E' uno di
quei casi, ricorda la circolare, in cui risulta applicabile l'articolo
10,
comma 3, dello Statuto del contribuente secondo cui non sono applicate
le
sanzioni se la violazione è data da “obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione
della
norma di riferimento”.
Nulla
vieta, comunque, al contribuente di procedere al pagamento della prima
rata in
base alle aliquote deliberate dai comuni per l'anno 2013 (e rese note
online alla data del
16 maggio).
E' bene
sottolineare che l'utilizzo dei dati dell'anno precedente riguarda solo
aliquote e detrazioni; per quanto concerne altri parametri inerenti il
calcolo
del tributo, come il presupposto impositivo o la base imponibile, il
riferimento deve essere quello dell'anno in corso.
Si può
ipotizzare il caso in cui l'unità immobiliare, che nel 2012 non era
abitazione
principale, nel 2013 lo divenga; in questo caso, opera la sospensione
per la
prima rata Imu stabilita dal D.L. n. 54/2013.
Il
pagamento in base alle aliquote e
detrazione deliberate nel 2013 deve comunque essere eseguito
a dicembre 2013, termine entro cui
si
dovrà procedere al conguaglio.
IMMOBILI DELLA
CATEGORIA CATASTALE
“D”
In base a
quanto stabilito dal D.L. n. 201/2011, le
variazioni da tenere in considerazione per il calcolo dell'Imu del
2013,
relativamente ai fabbricati classificati
nel gruppo catastale D, sono:
-> l'aumento
del moltiplicatore per determinare la base imponibile da 60 a 65,
tranne
che per il gruppo D/5;
-> l'applicazione
dell’aliquota standard dello 0,76%, il cui gettito è
riservato allo Stato,
e la possibilità che i Comuni aumentino l'aliquota sino a 0,3 punti
percentuali.
In
relazione all'acconto Imu, anche per tali immobili vale
il discorso della possibilità di applicare le aliquote e le
detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. Però, in questo
caso, il
calcolo deve essere rielaborato, non potendo dividere a metà l'importo
Imu
versato nel 2012, in quanto va considerato l'aumento del moltiplicatore.
Non fa
differenza, si precisa, che l'aliquota presa a base per il calcolo sia
inferiore
a quella prevista dalla legge di stabilità 2013.
Al momento
della seconda rata, il versamento dovrà essere eseguito con l'aliquota
dello
0,76% o superiore (se il comune ha optato per la maggiorazione).
Codici
tributo
La
risoluzione n. 33 del 21 maggio 2013, ha istituito i codici
tributo per
consentire il versamento, tramite modello F24, dell’Imu
per gli immobili
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:
“3925”
denominato “ IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
“3930”
denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso
produttivo
classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
In caso di
ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente
all’imposta
dovuta.
In sede di
compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti
nella
“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme
indicate
esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.
SOSPENSIONE IMU
PER “PRIMA CASA”
L'annuncio
di un rinvio del pagamento Imu sulla prima casa ha trovato ufficialità
nel D.L.
21 maggio 2013, n. 54 – in Gazzetta
Ufficiale il 21 maggio – che dispone,
per l'anno 2013, la sospensione del versamento della prima rata
dell'imposta
municipale propria, di cui all'articolo 13 del D.L. n.
201/2011, convertito
dalla legge n. 214/2011, per le seguenti
categorie di immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze,
esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9;
- unità
immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari (Iacp)
o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,
aventi le
stesse finalità degli Iacp;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di
cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 201/2011, convertito
dalla legge
n. 214/2011.
La sospensione
è subordinata alla messa in opera, da parte del legislatore, di una
complessiva
riforma della disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare, della
disciplina
sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e della deducibilità ai
fini
della determinazione del reddito di impresa dell'Imu relativa agli
immobili
utilizzati per attività produttive.
Se
detto riordino non sarà posto in essere nel termine del 31 agosto 2013, i
contribuenti che hanno
beneficiato della sospensione saranno chiamati ad effettuare il versamento della prima rata Imu entro il 16
settembre 2013.
DUE CASI
PARTICOLARI: DISABILI E
CONIUGE SEPARATO
Due
opportuni chiarimenti hanno riguardato situazioni particolari.
In base
alla disciplina dell'imposta municipale propria, i comuni hanno la
facoltà di
deliberare l'assimilazione
all'abitazione principale per i fabbricati di anziani e disabili
ricoverati
permanentemente in case di riposo e strutture sanitarie,
nonché di cittadini italiani residenti
all'estero.
Detti fabbricati, si specifica, non devono risultare locati.
La
circolare n. 2/DF reputa rientrante
nella sospensione dal pagamento della prima rata Imu il caso
dell'assimilazione sopra descritta operata dai comuni sia se disposta
per
l'anno 2013 ovvero disposta per l'anno 2012 e non modificata nel 2013.
Infine,
ricade nella detta sospensione l'abitazione principale del coniuge
assegnatario
dell'ex casa coniugale e quella dell'altro coniuge non assegnatario.
QUADRO DELLE NORME |
- D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 - D.L. 8 aprile 2013, n. 35 - D.L. 21 maggio 2013, n. 54 - Circolare M.E.F. 23 maggio 2013, n. 2/DF |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".