Prima rata Imu. Possibile la scelta per le aliquote 2012

Pubblicato il 30 maggio 2013

Il succedersi repentino di provvedimenti relativi al pagamento dell'imposta municipale propria ha complicato la situazione riguardante l'obbligo tributario. Da una parte il decreto-legge n. 54 ha deliberato la sospensione del versamento della prima rata per l'abitazione principale ed altri immobili; dall'altra, la conversione del D.L. n. 35, prevista a ridosso della scadenza (17 giugno), ha reso incerta la questione sull'applicazione delle aliquote. La circolare n. 2/DF del ministero dell'Economia e delle Finanze offre alcune delucidazioni.


La situazione per coloro che sono tenuti al versamento della prima rata dell'Imu appare alquanto nebulosa per il sopraggiungere, nell'arco di poco tempo, di norme che incidono su vari aspetti dell'imposta.


Il normale regime previsto per l'Imu – D.lgs. n. 23/2011 - dispone che il versamento sia eseguito, per l'anno di imposizione, in due rate di pari importo con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, con possibilità di effettuare un versamento complessivo in unica soluzione il 16 giugno.


Inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, mutato dal D.L.35/2013, le aliquote e le detrazioni da applicare in sede di versamento della prima rata devono essere quelle risultanti dalle delibere di approvazione dei comuni, pubblicate non oltre il 16 maggio di ogni anno d'imposta nel sito www.finanze.it.


In ordine cronologico, sono sopraggiunti a modificare tale ambito:


- il 15 maggio, la presentazione di un emendamento, in sede di conversione del D.L. n. 35/2013 dell'8 aprile, che stabilisce come il versamento della prima rata, da effettuare entro il 17 giugno, sia eseguito in virtù delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;


- il 21 maggio, il D.L. n. 54/2013 che ha sospeso la debenza della rata di giugno per abitazioni principali, altre tipologie di abitazioni, terreni e fabbricati rurali, fino a che non verrà realizzata una efficace revisione delle imposte vigenti relative al patrimonio immobiliare.


Tali interventi hanno creato il sorgere di numerosi dubbi a cui il ministero delle Finanze, con circolare del 23 maggio 2013, n. 2/DF, ha fornito delle soluzioni.


L'EMENDAMENTO AL D.L. 35/2013 – ALIQUOTE E DETRAZIONI 2012


La novità introdotta dall'emendamento del 15 maggio 2013 alla conversione in legge del D.L. n. 35/2013, tocca il dato di aliquote e detrazioni da applicare in sede di calcolo della prima rata dell'imposta:


il contribuente può utilizzare quelle in vigore lo scorso anno al posto di quelle varate dal comune per il 2013 e rese note sul sito del ministero delle Finanze alla data del 16 maggio.


La facoltà libera il cittadino dal dover monitorare il sito istituzionale finanze.it alla ricerca del nuovo dato e rende più agevole il calcolo. Infatti, se non vi sono state variazioni delle condizioni dell'immobile, l’acconto IMU sarà quello risultante dall'importo totale versato nel 2012 diviso per due.


A complicare la questione sorge il fatto che la conversione in legge del decreto 35 deve avvenire per il 7 giugno, ossia 10 giorni prima della scadenza del termine per pagare la prima rata. Pertanto, ai sensi di legge, la norma non può dirsi essere in vigore.


L'intervento della circolare n. 2/DF consente di far retroagire l'efficacia dell'emendamento in corso di conversione, ammettendo, quindi, che i contribuenti eseguano il versamento della prima rata Imu (anche prima del 7 giugno) in base alle aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente.


E' uno di quei casi, ricorda la circolare, in cui risulta applicabile l'articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuente secondo cui non sono applicate le sanzioni se la violazione è data da “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma di riferimento”.


Nulla vieta, comunque, al contribuente di procedere al pagamento della prima rata in base alle aliquote deliberate dai comuni per l'anno 2013
(e rese note online alla data del 16 maggio).


E' bene sottolineare che l'utilizzo dei dati dell'anno precedente riguarda solo aliquote e detrazioni; per quanto concerne altri parametri inerenti il calcolo del tributo, come il presupposto impositivo o la base imponibile, il riferimento deve essere quello dell'anno in corso.


Si può ipotizzare il caso in cui l'unità immobiliare, che nel 2012 non era abitazione principale, nel 2013 lo divenga; in questo caso, opera la sospensione per la prima rata Imu stabilita dal D.L. n. 54/2013.


Il pagamento in base alle aliquote e detrazione deliberate nel 2013 deve comunque essere eseguito a dicembre 2013, termine entro cui si dovrà procedere al conguaglio.


IMMOBILI DELLA CATEGORIA CATASTALE “D”


In base a quanto stabilito dal D.L. n. 201/2011, le variazioni da tenere in considerazione per il calcolo dell'Imu del 2013, relativamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, sono:


-> l'aumento del moltiplicatore per determinare la base imponibile da 60 a 65, tranne che per il gruppo D/5;


-> l'applicazione dell’aliquota standard dello 0,76%, il cui gettito è riservato allo Stato, e la possibilità che i Comuni aumentino l'aliquota sino a 0,3 punti percentuali.


In relazione all'acconto Imu, anche per tali immobili vale il discorso della possibilità di applicare le aliquote e le detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. Però, in questo caso, il calcolo deve essere rielaborato, non potendo dividere a metà l'importo Imu versato nel 2012, in quanto va considerato l'aumento del moltiplicatore.


Non fa differenza, si precisa, che l'aliquota presa a base per il calcolo sia inferiore a quella prevista dalla legge di stabilità 2013.


Al momento della seconda rata, il versamento dovrà essere eseguito con l'aliquota dello 0,76% o superiore (se il comune ha optato per la maggiorazione).


Codici tributo


La risoluzione n. 33 del 21 maggio 2013, ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:


“3925” denominato “ IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”


“3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE


In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.


In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.


SOSPENSIONE IMU PER “PRIMA CASA”


L'annuncio di un rinvio del pagamento Imu sulla prima casa ha trovato ufficialità nel D.L. 21 maggio 2013, n. 54 – in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio – che dispone, per l'anno 2013, la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, per le seguenti categorie di immobili:


- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;


- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp;


- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.


La sospensione è subordinata alla messa in opera, da parte del legislatore, di una complessiva riforma della disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare, della disciplina sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'Imu relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.


Se detto riordino non sarà posto in essere nel termine del 31 agosto 2013
, i contribuenti che hanno beneficiato della sospensione saranno chiamati ad effettuare il versamento della prima rata Imu entro il 16 settembre 2013.


DUE CASI PARTICOLARI: DISABILI E CONIUGE SEPARATO


Due opportuni chiarimenti hanno riguardato situazioni particolari.


In base alla disciplina dell'imposta municipale propria, i comuni hanno la facoltà di deliberare l'assimilazione all'abitazione principale per i fabbricati di anziani e disabili ricoverati permanentemente in case di riposo e strutture sanitarie, nonché di cittadini italiani residenti all'estero. Detti fabbricati, si specifica, non devono risultare locati.


La circolare n. 2/DF reputa rientrante nella sospensione dal pagamento della prima rata Imu il caso dell'assimilazione sopra descritta operata dai comuni sia se disposta per l'anno 2013 ovvero disposta per l'anno 2012 e non modificata nel 2013.


Infine, ricade nella detta sospensione l'abitazione principale del coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale e quella dell'altro coniuge non assegnatario.

QUADRO DELLE NORME

- D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

- D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011

- D.L. 8 aprile 2013, n. 35

- D.L. 21 maggio 2013, n. 54

- Circolare M.E.F. 23 maggio 2013, n. 2/DF

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