Prezzi di trasferimento: firmato il decreto Mef con le linee guida

Pubblicato il 14 maggio 2018

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto definitivo con le nuove regole sui prezzi di trasferimento, dopo aver promosso, a partire dal 21 febbraio scorso, la consultazione pubblica della bozza.

La versione definitiva del decreto Mef 14 maggio 2018 ha incorporato alcune modifiche rispetto all’originario articolato, che recepiscono gli esiti inviati da operatori di settore, enti e associazioni di categoria, che si sono espressi soprattutto con riferimento alla gerarchia dei metodi di determinazione dei prezzi.

Novità rispetto alla bozza in consultazione pubblica

Le principali novità del decreto definitivo prevedono:

Il decreto Mef - recante le linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, in materia di prezzi di trasferimento - non completa però il quadro giuridico nazionale. Infatti, come espressamente previsto nell’articolo 9 dello stesso decreto, oltre alla relazione illustrativa, vengono annunciati uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate finalizzati a fornire i chiarimenti di carattere applicativo.

Pertanto, si resta in attesa di documenti di prassi su temi specifici, che non potevano essere regolati con il decreto, come per esempio quelli inerenti alla determinazione dei redditi delle stabile organizzazioni all’estero, alla nozione di influenza dominante, alla scelta delle banche dati e a quella del posizionamento più appropriato nell’intervallo dei valori di libera concorrenza.

Metodi di calcolo

Il Decreto, in corso di pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”, individua i metodi da utilizzare ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento, indicando il metodo del confronto del prezzo, il metodo del costo maggiorato, il metodo del margine netto della transazione e quello transnazionale di ripartizione degli utili, oltre a fornire una serie di definizioni iniziali della nozione di comparabilità e di imprese associate e indipendenti.

Tra le novità il calcolo semplificato previsto per i servizi a basso valore aggiunto.

E’ l’articolo 7 del decreto a disciplinare un approccio semplificato per i suddetti servizi, per i quali è consentita una valorizzazione derivante dalla somma dei costi diretti e indiretti del servizio con un mark-up del 5%, purché adeguatamente supportati da documentazione specifica.

Non è chiaro, però, se sia stata recepita per intero la disposizione delle linee guida in cui si stabilisce che, se la documentazione predisposta dal contribuente è conforme alle istruzioni contenute nella sezione D3, l’Amministrazione si astiene dal contestare il "test del beneficio".

Con riferimento alla documentazione prodotta, è importante il successivo articolo 8 che sancisce che la documentazione predisposta dal contribuente può essere considerata “non idonea” solo quando non fornisce i dati conoscitivi necessari per l’analisi dei prezzi di trasferimento.

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