Prezzi di trasferimento ai fini doganali. Criteri

Pubblicato il 10 novembre 2015

In considerazione della frequenza raggiunta di scambi infragruppo delle merci in ambito doganale, si rende necessario analizzare i criteri di adozione dei prezzi di trasferimento - transfer pricing.

La circolare 16 del 6 novembre 2015 dell'agenzia delle Dogane, di concerto con l'agenzia delle Entrate, ragguaglia sui risultati raggiunti dal Gruppo di lavoro congiunto Dogane/Entrate in merito alle linee interpretative ed operative che indicano le possibili sinergie tra la disciplina fiscale e quella doganale in materia di determinazione del prezzo di trasferimento accettabile ai fini doganali.

Il documento di prassi si incentra sulla questione che non sempre è inaccettabile il valore di transazione quando sussiste un legame tra compratore e venditore. L'autorità doganale esamina le circostanze della vendita e se ritiene che che detto legame abbia influito sul prezzo, chiede al dichiarante di fornire altre informazioni particolareggiate per provare che il legame non abbia avuto ripercussioni sul prezzo.

Nel momento in cui il valore in dogana non può essere determinato sulla base del valore di transazione principale delle merci dichiarate, l’art. 30 CDC (codice doganale comunitario) indica gli altri valori a cui fare riferimento: valore di transazione delle merci identiche, valore di transazione delle merci similari, valore cd.“dedotto” dalle rivendite del maggiore quantitativo importato nel mercato interno della Comunità, valore “calcolato” sulla base dei costi dei valori aggiunti.

Dalla circolare si evince che risulta utile il procedimento dell'autorizzazione alla forfettizzazione del valore della transazione. Si tratta di uno strumento decisorio vincolante che elimina la necessità di tenere sospeso per un lungo periodo l’accertamento doganale, offrendo la possibilità, se ne ricorrano le condizioni, di definire preventivamente l’elemento del valore con un ponderato e ragionevole importo a forfait.

In base ai principi di precauzione, trasparenza e partecipazione al procedimento amministrativo, è prevista la possibilità di concordare con la dogana una pre-determinazione del valore sulla base di criteri di “congruità del prezzo” costantemente monitorabili.

Tale procedimento richiede la compilazione di una domanda utilizzando un modello appositamente predisposto, allegato alla circolare.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Comunicazione carta e grafica pmi - Ipotesi di accordo dell'8/4/2025

11/04/2025

Comunicazione carta e grafica pmi. Rinnovo Ccnl

11/04/2025

Fringe benefit veicoli aziendali e tracciabilità spese trasferte: cosa cambia dal 2025

11/04/2025

Cassazione: presidente CdA non è sempre responsabile

11/04/2025

Contratti di Sviluppo 2025: apertura sportello per investimenti green al Sud

11/04/2025

Requisiti per deducibilità della previdenza complementare

11/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy