Nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 88 del 21 giugno 2018 che attua la direttiva 2014/50/UE relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari.
Il Decreto riduce da cinque a tre anni la partecipazione minima alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che gli stessi acquisiscano il diritto a una pensione complementare e che si spostino tra Stati membri dell'Unione europea.
Viene inoltre stabilito il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione.
Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale; in questo caso le forme pensionistiche complementari informano l'iscritto, conformemente alle istruzioni impartite dalla COVIP, della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto.
Infine, le forme pensionistiche complementari devono informare, a richiesta, gli iscritti attivi, delle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari e, in particolare su:
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