Prevenzione non è recupero

Pubblicato il 07 maggio 2016

Incostituzionale contravvenzione per inosservanza prevenzione

La Consulta ha dichiarato incostituzionale l’articolo 4-quater del Decreto legge n. 272/2005 come convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge n. 49/2006, ed introduttivo dell’articolo 75-bis del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (D.P.R. n. 309/1990), contenente una contravvenzione per l’inosservanza di misure di prevenzione nei confronti di tossicodipendenti, istituite con la medesima disposizione.

In particolare, è stata ritenuta fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Nola per asserita violazione dell’articolo 77, secondo comma, della Carta costituzionale.

Eterogeneità norme rispetto al Decreto legge

Nel testo della sentenza, la Corte costituzionale ha ricordato come, con sentenza n. 32/2014, era già stata dichiarata l’illegittimità di altre disposizioni introdotte in sede di conversione del Decreto legge n. 272/2005 in oggetto, per eterogeneità delle medesime rispetto al contenuto, alla finalità e alla ratio complessiva dell’originario decreto-legge.

Le medesime considerazioni ivi sviluppate (che avevano indotto a censurare la disomogeneità delle disposizioni aggiunte dagli articoli 4-bis e 4-vicies ter rispetto all’originario Decreto legge) – ha precisato la Consulta - valgono anche per la disposizione ora censurata di cui all’articolo 4-quater.

E difatti, le norme originariamente contenute nel provvedimento in esame riguardavano, tra l’altro, l’assunzione di personale della Polizia di Stato, misure per assicurare la funzionalità all’Amministrazione civile dell’interno, finanziamenti per le Olimpiadi invernali, il recupero dei tossicodipendenti detenuti e il diritto di voto degli italiani residenti all’estero.

Norme di carattere sostanziale

Per contro, la disposizione oggetto di censura e introdotta dalla legge di conversione, “prevede anche norme a carattere sostanziale, del tutto svincolate da finalità di recupero del tossicodipendente, ma piuttosto orientate a finalità di prevenzione di pericoli per la sicurezza pubblica”.

In definitiva – ha sottolineato la Corte costituzionale con la sentenza n. 94 depositata il 6 maggio 2016 - le norme di nuova introduzione, anche se contenute in un’unica disposizione, sono caratterizzate da una portata sistematica e prevedono il coinvolgimento di istituti di estrema delicatezza, quali sono quelli delle misure di prevenzione atipiche e delle reazioni sanzionatorie alla loro violazione.

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