Il verbale di assemblea condominiale contenente l’indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l’uso delle parti comuni, ovvero – come nel caso in esame – la delibera di approvazione del preventivo di spese straordinarie, costituisce prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo, pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario al solo fine di ottenere la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo il ricorso di una condomina, che aveva fatto opposizione al decreto con cui le era stato ingiunto di pagare un somma di denaro a titolo di contributo per lavori condominiali ordinari e straordinari.
Secondo la Corte Suprema, in particolare - disattendendo le censure della ricorrente – per il disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c., l’amministratore del condominio ha la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei contributi, senza necessità di una previa autorizzazione da parte dell’assemblea. Mentre l’esistenza o meno di uno stato di ripartizione delle spese approvato dall’assemblea rileva solo in ordine alla fondatezza della domanda, con riferimento all’onere probatorio a suo carico.
Invero – concludono gli ermellini con sentenza n. 10621 del 28 aprile 2017 – l’obbligo del condomino di pagare al condominio, per la sua quota, le spese di manutenzione e l’esercizio dei servizi comuni dell’edificio, deriva dalla gestione stessa e quindi preesiste all'approvazione da parte dell’assemblea dello stato di ripartizione, che non ha dunque valore costitutivo, ma solo dichiarativo del relativo credito del condominio.
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