Prest.O. e Libretto di famiglia: le sanzioni illustrate dall’INL

Pubblicato il 11 agosto 2017

Il regime sanzionatorio da applicare per le violazioni in materia di Prest.O. e Libretto di Famiglia è stato finalmente affrontato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il superamento da parte dell’utilizzatore (Pubblica Amministrazione esclusa) per ogni singolo prestatore del limite economico di 2.500 euro o del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco di un anno civile – ovvero  del diverso limite previsto nel settore agricolo – comporta la trasformazione del rapporto lavoro a tempo pieno ed indeterminato dalla data di superamento.

Anche l’acquisizione di prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, nel caso in cui sia accertata la natura subordinata dello stesso.

Per quanto concerne, invece, il solo contratto di prestazione occasionale, la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva (almeno un’ora  prima dell'inizio della prestazione) e del divieto di ricorso al contratto in questione da parte degli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato e da parte delle imprese del settore agricolo (salvo che per le attività rese dai soggetti di cui al comma 8, art. 54-bis, D.L. n. 50/2017, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Poiché nel caso di specie non è applicabile la c.d. diffida obbligatoria, la sanzione ridotta ex art. 16, Legge n. 689/1981 è pari ad euro 833,33 per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione.

Per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la suddetta sanzione è applicabile anche nel caso in cui la comunicazione sia effettuata in ritardo o non contenga tutti gli elementi richiesti o quando gli elementi non corrispondano a quanto effettivamente accertato (es: quando la prestazione occasionale giornaliera sia stata svolta per un numero di ore superiore a quello indicato nella comunicazione preventiva).

Anche in questo caso sono esclusi dall’applicazione della sanzione la Pubblica Amministrazione e le persone fisiche/famiglie.

Laddove, ancora, venga accertata la natura subordinata della prestazione è possibile contestare l’impiego di lavoratori in nero anche qualora il lavoratore sia registrato sulla piattaforma dell’INPS, anche se, nel caso di specie, sarà necessaria un’attenta valutazione della singola fattispecie rispetto alla quale sarà applicabile la sanzione da euro 500 a euro 2.500 ogniqualvolta – ferma restando la registrazione sulla piattaforma INPS – ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

Viceversa, in  assenza di anche uno solo dei predetti requisiti, troverà applicazione la c.d. maxisanzione per lavoro “nero” laddove, evidentemente, concorra il requisito della subordinazione.

La maxisanzione troverà, inoltre, applicazione, in assenza di uno dei suddetti requisiti, anche qualora la comunicazione venga effettuata nel corso dell’accesso ispettivo.

Questo è quanto ha chiarito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 5 del 9 agosto 2017, condividendo, in conclusione, l’interpretazione dell’INPS (vedi circ. n. 107/2017) in forza della quale la maxisanzione per il lavoro nero sarà applicata anche in presenza di una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione di lavoro effettivamente resa.

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