Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la circolare n. 20/E con la quale vengono analizzate le novità in materia di disciplina IVA applicabile alle prestazioni rese alle persone ricoverate e ai loro accompagnatori, apportate dall’articolo 18 del decreto legge Semplificazioni fiscali.
Il DL n. 73 del 21 giugno 2022 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina Iva delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati intervenendo sul cosiddetto Decreto IVA, nello specifico, riformulando le previsioni che riguardano:
NOTA BENE: Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 22 giugno 2022, data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni.
Nella circolare agenziale n. 20/E/2023 viene effettuata una trattazione distinta in relazione ai soggetti destinatari delle prestazioni rese, ossia le persone ricoverate e i relativi accompagnatori. Vediamo di seguito alcuni dei chiarimenti pubblicati.
Le principali novità del Decreto Semplificazioni hanno interessato le prestazioni di ricovero e cura rese dalle cliniche non convenzionate, che sono interessate dal trattamento agevolato con applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10%.
In base alla nuova disciplina, infatti, sono soggetti ad aliquota del 10 per cento:
Pertanto, le strutture sanitarie non convenzionate che svolgono attività di ricovero e cura, mentre con la disciplina previgente applicavano l’IVA con aliquota ordinaria, con le nuove disposizioni devono:
Le modifiche sono state introdotte al fine di rendere la normativa interna più aderente alla disciplina unionale, sancendo che anche le strutture ospedaliere e le cliniche convenzionate – che generalmente offrono prestazioni in totale esenzione da Iva – applichino l’aliquota del 10% sugli eventuali servizi di maggior comfort offerti ai soggetti ricoverati.
Con il Decreto Semplificazioni il legislatore ha, inoltre, esteso l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta ad una ulteriore fattispecie.
In particolare, viene modificato il Decreto Iva cosicché siano soggette ad aliquota del 10 per cento anche le “prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate”.
Pertanto, ora, tutte le strutture sanitarie che effettuano prestazioni di alloggio a favore degli accompagnatori delle persone ricoverate devono applicare un’aliquota d’imposta pari al 10 per cento al corrispettivo dovuto per l’alloggio:
NOTA BENE: La norma, dunque, equipara, ai fini del trattamento impositivo agevolato, le prestazioni di alloggio rese da strutture sanitarie nei confronti delle persone che accompagnano soggetti ricoverati presso le stesse alla generalità delle prestazioni di alloggio rese dalle strutture ricettive (ad esempio, alberghi, hotel, campeggi, ecc.).
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