L’evoluzione della disciplina delle prestazioni occasionali al centro del documento che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il 5 dicembre 2024 sul proprio sito istituzionale: partendo dalle origini del lavoro accessorio introdotto nel 2003 fino alle attuali regolamentazioni delle prestazioni occasionali, note come "Prest.O" e "Libretto Famiglia", vengono approfonditi i principali cambiamenti normativi evidenziandone sia le criticità che i benefici apportati nel mondo del lavoro.
Vediamo di che si tratta.
Il lavoro accessorio: origini e contesto normativo
Il lavoro accessorio è stato introdotto con il decreto legislativo n. 276/2003, in attuazione della cosiddetta Legge Biagi.
Questo strumento legislativo si proponeva di contrastare le forme di lavoro irregolare e favorire così l’inclusione sociale di categorie particolarmente vulnerabili, come disoccupati di lungo corso, casalinghe, studenti e pensionati.
L’idea alla base di questa disciplina era semplice ma innovativa: regolare attività lavorative di natura meramente occasionale, caratterizzate da una bassa intensità economica e da una durata limitata nel tempo.
Il lavoro accessorio era inizialmente confinato a specifiche categorie di prestatori e ad ambiti ben definiti, come ad esempio piccoli lavori domestici, assistenza a persone anziane o disabili, insegnamento privato e manutenzione di edifici: questi limiti riflettevano l’obiettivo originario di rispondere a esigenze marginali del mercato del lavoro, senza interferire con le forme contrattuali tradizionali.
Dal punto di vista normativo, il lavoro accessorio era configurato come una forma di collaborazione autonoma, con versamenti contributivi presso la Gestione Separata Inps e una retribuzione erogata tramite voucher, che consentivano una gestione semplificata sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.
Nel corso degli anni, il lavoro accessorio ha subito numerosi interventi legislativi che ne hanno progressivamente ampliato il campo di applicazione: le modifiche più significative sono avvenute con la legge n. 92/2012, nota come "legge Fornero", e il Jobs Act del 2015, interventi che, pur mantenendo i voucher come strumento di pagamento, hanno eliminato molti dei limiti soggettivi e oggettivi originari consentendo un utilizzo più ampio del lavoro accessorio.
In particolare, con la legge Fornero l’accesso al lavoro accessorio è stato esteso a tutti i settori, purché si rispettassero determinati limiti economici; successivamente, il Jobs Act ha ulteriormente aumentato il tetto massimo dei compensi percepibili dai prestatori, trasformando così il lavoro accessorio in uno strumento più flessibile e utilizzabile su larga scala.
Queste modifiche, se da un lato hanno semplificato il ricorso a questa forma di lavoro, dall’altro ne hanno distorto la funzione originaria portando a un suo abuso in settori in cui il lavoro accessorio era spesso utilizzato per eludere norme più stringenti sul lavoro subordinato.
Questo sviamento funzionale ha suscitato critiche da parte delle parti sociali e di alcune istituzioni, che hanno evidenziato come il lavoro accessorio sia diventato un’alternativa a forme contrattuali regolate da istituti più garantisti.
Nel 2017, la Cgil ha promosso un referendum abrogativo per eliminare la disciplina del lavoro accessorio, accusata di favorire il precariato e di non garantire adeguate tutele ai lavoratori; con oltre un milione di firme raccolte, la proposta referendaria ha catalizzato l’attenzione pubblica e messo sotto pressione il legislatore.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 28 del 27 gennaio 2017, ha dichiarato ammissibile il referendum, sottolineando la necessità di riconsiderare il ruolo del lavoro accessorio nel mercato del lavoro: di fronte alla prospettiva di un voto popolare, il legislatore è intervenuto con urgenza tramite il decreto legge n. 25/2017 che ha abrogato la disciplina esistente.
Questa mossa, sebbene abbia evitato lo svolgimento del referendum, ha lasciato però un vuoto normativo significativo, rendendo necessario un nuovo intervento per regolare le prestazioni occasionali.
In risposta, pochi mesi dopo, è quindi stato emanato il decreto legge n. 50/2017 che ha introdotto la disciplina delle prestazioni occasionali, meglio conosciute come "Prest.O" e "Libretto Famiglia", strumenti che hanno segnato un ritorno alle origini, limitando nuovamente l’utilizzo del lavoro occasionale a specifiche categorie di prestatori e ambiti di applicazione, ma con maggiori garanzie per i lavoratori.
Con l’art. 54-bis del decreto legge n. 50/2017, il legislatore italiano ha dunque introdotto un nuovo modello di prestazioni occasionali, ridefinendone le modalità di utilizzo per superare le criticità emerse con il precedente sistema dei voucher.
La riforma ha dato vita a due strumenti principali: il contratto di prestazione occasionale (Prest.O) e il libretto famiglia che, pur condividendo finalità comuni, si differenziano per ambiti di applicazione, tipologie di utilizzatori e modalità operative.
Il contratto di prestazione occasionale (Prest.O) è stato pensato per rispondere alle esigenze temporanee di utilizzatori diversi dalle persone fisiche non impegnate in attività professionali: può infatti essere utilizzato sia da aziende, purché rispettino determinati limiti dimensionali, sia da pubbliche amministrazioni, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali, come calamità naturali o eventi straordinari.
Il Prest.O rappresenta una soluzione flessibile per il lavoro occasionale, offrendo la possibilità di regolare in modo trasparente e normativamente coerente le collaborazioni brevi, con garanzie tanto per i lavoratori quanto per i datori di lavoro.
Il Libretto Famiglia, invece, è uno strumento destinato a persone fisiche non impegnate in attività imprenditoriali o professionali ed è specificamente concepito per attività lavorative di natura domestica, come piccoli lavori di giardinaggio, assistenza domiciliare a bambini o anziani, e insegnamento privato supplementare.
Anche le società sportive possono utilizzare il Libretto Famiglia per specifiche attività di steward negli impianti sportivi.
La gestione del Libretto Famiglia è semplificata grazie all’utilizzo di titoli prepagati acquistabili tramite il portale Inps o presso le rivendite autorizzate.
Soglie economiche
La normativa prevede limiti stringenti per evitare abusi nell’utilizzo delle prestazioni occasionali, differenziando le soglie in base al ruolo dell’utilizzatore e del prestatore.
Limiti temporali
Oltre ai limiti economici, le prestazioni occasionali sono soggette a un limite di 280 ore annuali per ciascun prestatore, vincolo temporale introdotto per garantire che il lavoro occasionale non diventi una forma di impiego strutturale, evitando sovrapposizioni con altre tipologie contrattuali come il lavoro subordinato.
Uno degli aspetti centrali della riforma del 2017 è stato il potenziamento delle tutele per i lavoratori coinvolti nelle prestazioni occasionali: la nuova normativa introduce una serie di garanzie per proteggere i diritti dei prestatori, riducendo i rischi associati a condizioni di lavoro precarie.
Sicurezza sul lavoro e diritti fondamentali
I lavoratori occasionali sono ora coperti dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, in quanto l’utilizzatore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81/2008, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e conforme agli standard normativi.
Inoltre, i prestatori hanno diritto ai periodi di riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, in linea con quanto stabilito dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 66/2003.
Esenzione fiscale e impatto sullo status del lavoratore
Altro elemento significativo del nuovo regime è l’esenzione fiscale dei compensi percepiti dai lavoratori occasionali, che non contribuiscono alla formazione del reddito imponibile, rappresentando così un vantaggio per i prestatori.
Inoltre, le somme guadagnate attraverso le prestazioni occasionali non incidono sullo status di disoccupazione del prestatore, il che consente ai lavoratori di integrare il proprio reddito senza perdere i benefici legati allo stato di disoccupato o altre forme di sostegno economico.
L’evoluzione della normativa sul lavoro occasionale in Italia ha trovato un importante punto di svolta nel 2018 con il decreto dignità, che ha introdotto modifiche significative con l’obiettivo di favorire una maggiore flessibilità d’uso.
In risposta alle richieste di maggiore flessibilità da parte delle aziende del settore turistico e alberghiero, il decreto dignità infatti ha rivisto il divieto che impediva il ricorso alle prestazioni occasionali per le imprese con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato.
La nuova norma ha permesso alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive con un massimo di otto dipendenti di utilizzare il lavoro occasionale, ma solo per specifiche categorie di lavoratori, come studenti, pensionati e disoccupati.
Una delle innovazioni più rilevanti del decreto dignità riguarda però la semplificazione degli obblighi comunicativi per alcune categorie di utilizzatori: le aziende alberghiere, agricole e gli enti locali possono comunicare il monte ore complessivo previsto per le prestazioni occasionali in un arco temporale di massimo dieci giorni, anziché specificare ogni singola data e ora di inizio e fine della prestazione.
Successivamente, il decreto lavoro ha ulteriormente ampliato le possibilità di utilizzo delle prestazioni occasionali, concentrandosi su settori specifici e incrementando i limiti dimensionali per gli utilizzatori.
Infine, le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 hanno ulteriormente ampliato l’ambito di applicazione del lavoro occasionale, innalzandone i limiti economici (il tetto massimo del compenso erogabile da un singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori è stato innalzato da 5.000 euro a 10.000 euro annui).
Nell’analisi del documento del CNDEC del 5 dicembre 2024 viene posto l’accento su come le modifiche legislative apportate dal decreto dignità in poi abbiano avuto effetti positivi per molte imprese, consentendo un utilizzo più agevole delle prestazioni occasionali, ma anche effetti negativi. In particolare:
La possibilità di indicare un monte ore complessivo anziché dettagli specifici ha sollevato infatti preoccupazioni riguardo la trasparenza e la possibilità di aggirare i limiti previsti dalla normativa. Questa flessibilità potrebbe incentivare alcuni utilizzatori a sfruttare le prestazioni occasionali in modo improprio, trasformandole in un’alternativa meno regolamentata rispetto al lavoro subordinato.
L’introduzione del Contratto di prestazione occasionale (Prest.O) e del Libretto Famiglia ha segnato una nuova fase nella regolamentazione del lavoro occasionale in Italia, in quanto si tratta di strumenti che, pur condividendo l’obiettivo di inquadrare normativamente collaborazioni temporanee, si distinguono per tipologie di utilizzatori, contesti di applicazione e modalità gestionali.
Analizziamo in dettaglio le loro caratteristiche, con particolare attenzione alle differenze operative, agli obblighi comunicativi e alle implicazioni normative.
Tipologie di utilizzatori
Il Libretto Famiglia è riservato a persone fisiche non impegnate in attività professionali o imprenditoriali e a specifiche società sportive. I principali utilizzatori di questo strumento sono famiglie che necessitano di supporto domestico o assistenziale, come ad esempio per piccoli lavori di manutenzione, assistenza a bambini o anziani, o lezioni private.
Il Contratto di prestazione occasionale (Prest.O), invece, è uno strumento più flessibile, pensato per aziende e pubbliche amministrazioni. Tra gli utilizzatori rientrano:
Contesti di utilizzo
Il Libretto Famiglia trova applicazione esclusivamente in contesti domestici o familiari. Le prestazioni occasionali regolate da questo strumento includono:
Il Prest.O, al contrario, è progettato per soddisfare esigenze lavorative temporanee in contesti professionali e imprenditoriali. Può essere utilizzato per coprire picchi di attività stagionale o situazioni straordinarie che richiedono un intervento lavorativo non continuativo.
Registrazione sulla piattaforma Inps
Sia il Libretto Famiglia che il Contratto di prestazione occasionale richiedono la registrazione di utilizzatori e prestatori sulla piattaforma telematica dell’Inps.
Durante la registrazione, gli utilizzatori devono scegliere lo strumento da utilizzare e indicare i dettagli delle prestazioni previste.
I prestatori, invece, devono fornire le informazioni relative al conto corrente o ad altri metodi di pagamento per ricevere i compensi.
Questa piattaforma digitale centralizzata è essenziale per garantire trasparenza, semplificare la gestione delle prestazioni e consentire il monitoraggio da parte degli enti di controllo.
Uno degli aspetti centrali della disciplina riguarda gli obblighi comunicativi, che variano tra i due strumenti.
In caso di violazione di questi obblighi, la normativa prevede sanzioni amministrative significative, comprese tra 500 e 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera non comunicata correttamente.
Inoltre, il superamento dei limiti economici o temporali (ad esempio, 2.500 euro di compensi per prestatore o 280 ore annue) può comportare la trasformazione automatica del rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
|
Contratto di Prestazione Occasionale (Prest.O) |
Libretto Famiglia |
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Tipologie di utilizzatori |
Aziende (meno di 10 dipendenti), pubbliche amministrazioni, enti locali |
Persone fisiche non professionisti/imprenditori, società sportive |
Contesti di utilizzo |
Professionale: picchi di lavoro stagionali, eventi eccezionali |
Domestico: giardinaggio, assistenza, insegnamento privato |
Obblighi comunicativi |
Dichiarazione preventiva all’INPS almeno 1 ora prima, con dettagli su luogo, orari e compenso |
Comunicazione entro il terzo giorno del mese successivo |
Registrazione |
Piattaforma telematica INPS |
Piattaforma telematica INPS |
Limiti economici |
5.000 euro per prestatore con tutti gli utilizzatori; 2.500 euro per singolo utilizzatore |
Non specificato, ma legato ai titoli acquistati |
Compenso minimo |
Almeno 9 euro l’ora; minimo 36 euro per prestazioni giornaliere inferiori a 4 ore |
10 euro per ogni ora di lavoro |
Ambito contributivo |
Contributi INPS (33%) e INAIL (3,5%) a carico dell’utilizzatore |
Contributi INPS (1,65 euro) e INAIL (0,25 euro) inclusi nel valore del titolo |
Sanzioni |
Fino a 2.500 euro per mancata comunicazione; trasformazione in contratto subordinato per violazioni |
Sanzioni per mancata comunicazione simili al Prest.O |
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