Debuttano oggi – lunedì 10 luglio 2017 - il nuovo Libretto famiglia e il Contratto di prestazione occasionale, introdotti dalla Manovra correttiva in sostituzione dei vecchi voucher, abrogati il 17 marzo scorso.
Dal 10 luglio, infatti, diventa operativa sul sito Inps – nella sezione Prestazioni Occasionali – la piattaforma dedicata alle nuove prestazioni occasionali, sulla quale utilizzatori e prestatori dovranno preventivamente registrarsi direttamente o tramite contact center (numero verde solo da rete fissa:803164; da cellulare a pagamento: 06164164).
Dopo la registrazione, l’utilizzatore - a seconda che sia un privato (famiglia) o un professionista, un’impresa con meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato, un lavoratore autonomo o la Pubblica Amministrazione – opterà per il “Libretto Famiglia” oppure per il “Contratto di prestazione occasionale”.
Per l’attivazione delle nuove prestazioni occasionali occorre seguire una procedura operativa che si articola in tre fasi.
Registrazione - serve per farsi identificare dall’Inps ed è attiva dal 10 luglio 2017. La registrazione è obbligatoria per gli utilizzatori e prestatori che hanno intenzione di far uso delle prestazioni occasionali. La registrazione e gli adempimenti connessi vanno svolti all’interno di una apposita piattaforma informatica gestita dall’Ente di previdenza nazionale.
Registrandosi, utilizzatori e prestatori devono fornire i dati identificativi necessari per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.
Attivazione – consiste nel deposito della provvista finanziaria presso l'Inps necessaria al pagamento di prestazioni e oneri. Il deposito va fatto con modello F24, esclusa la compensazione nel caso di utilizzatori "non famiglie". Le somme possono essere versate seguendo queste modalità:
- Libretto famiglia per le persone fisiche, il versamento è effettuato a mezzo modello F24 e si utilizza la causale «LIFA»;
- Contratto di prestazione occasionale per tutti gli altri committenti, utilizzando la causale «CLOC».
I pagamenti, oltre che con il modello F24, potranno essere effettuati anche attraverso la procedura informatica Agid PagoPa.
Comunicazione – fase che precede le prestazioni vere e proprie e consiste nella denuncia/comunicazione all’Inps delle prestazioni stesse.
In questo caso, le tempistiche sono diverse a seconda dell’utilizzatore.
Per le famiglie, la denuncia è posticipata entro il giorno 3 del mese successivo a quello durante il quale sono state svolte le prestazioni. Per le imprese e altri soggetti ("non famiglie"), l’adempimento deve essere assolto almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione occasionale, sempre mediante piattaforma informatica o contact center.
In caso di mancata comunicazione preventiva, l’utilizzatore "non famiglia" è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
L’Inps, nel comunicare che dal 10 luglio è operativa la piattaforma telematica necessaria ai fini della fruizione di prestazioni di lavoro occasionale, secondo la nuova disciplina introdotta dall’articolo 54-bis del DL n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, ha risposto ad alcuni quesiti più frequenti ed ha fornito le seguenti istruzioni operative:
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