Prestazioni Inail: da quando decorre la prescrizione

Pubblicato il 25 ottobre 2023

Con la circolare n. 44 del 23 ottobre 2023, l’Inail fornisce le istruzioni operative in merito alla sospensione del termine di prescrizione triennale del diritto alle prestazioni.

A seguito della sentenza 7 maggio 2019, n. 11928 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il termine per la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni erogate dall’Inail contro gli infortuni e le malattie professionali rimane sospeso fino all’adozione del provvedimento espresso di accoglimento o di diniego da parte dell’Istituto assicuratore.

NOTA BENE: Il termine di prescrizione riprende a decorrere dal momento in cui il predetto provvedimento di accoglimento o di diniego perviene nella sfera di conoscibilità dell’assicurato.

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 112, comma 1, del Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali l’azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di tre anni a decorrere dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.

Sentenza delle Sezioni Unite

Con la sentenza 7 maggio 2019, n. 11928, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto.

Con il decorso dei termini per i procedimenti di cui agli artt. 104 e 83 del D.P.R.  1124/1965 è rimossa la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, con conseguente facoltà dell’assicurato ad agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.

Altresì, con riferimento alla prescrizione dell’azione per conseguire le prestazioni economiche previste dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali stabilita dall’art. 112, co. 1, del D.P.R. 1124/1965 restando sospesa ai sensi dell’art. 111, co. 2, la Corte ha ritenuto di aderire:

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