Prestazioni familiari supplementari per gli orfani

Pubblicato il 27 giugno 2017

I cittadini dell’UE e le loro famiglie hanno il diritto di spostarsi liberamente e di soggiornare in qualunque paese dell’Unione e la garanzia della tutela in materia di sicurezza sociale secondo i principi generali della parità di trattamento e del mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti.

In base a questi principi ciascuno Stato membro è tenuto a garantire ai cittadini europei gli stessi benefici assegnati ai propri cittadini, mediante il pagamento delle prestazioni nel luogo di residenza, anche se a carico di un altro Stato membro.

Tra le tutele previste sono presenti anche le prestazioni familiari supplementari riservate agli orfani anche se solo in Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, ma si può verificare la circostanza che l’Inps possa ricevere una domanda di prestazioni orfanili anche se la normativa nazionale non preveda tali prestazioni.

Nel caso di specie, qualora l’INPS riceva domande di prestazioni familiari supplementari per orfani in regime comunitario a seguito del decesso di un genitore che abbia svolto attività lavorativa in uno o più Stati membri in cui è prevista tale prestazione, l’Istituto dovrà fare da tramite, per consentire all’Istituzione estera competente di provvedere al pagamento per gli orfani residenti in Italia.

L’INPS, con messaggio n. 2577 del 20 giugno 2017, ha evidenziato che per la domanda dovrà essere utilizzato il modello SR174 che può essere presentata dal genitore superstite, dal tutore o dall’orfano maggiorenne in due circostanze diverse:

Il modulo potrà pervenire alle Strutture territoriali direttamente allo sportello, con PEC o con Raccomandata A.R. e dovrà contenere tutti i dati relativi ai richiedenti e alle modalità di pagamento perché poi sarà inoltrato all’Istituzione comunitaria competente.

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