L’INPS, con messaggio n. 1938 del 10 maggio 2017, ha rilevato che, in risposta al formulario E411 di richiesta di informazioni sul diritto alle prestazioni familiari proveniente da un’Istituzione di sicurezza sociale europea, alcune Strutture hanno indicato tra le prestazioni percepite, oltre all’Assegno al nucleo familiare e agli Assegni familiari, anche le seguenti prestazioni di natura assistenziale:
Sentito il Ministero del Lavoro, l’INPS ha confermato che le prestazioni familiari previste dalla legislazione italiana sono quelle di natura tipicamente previdenziale, ossia legate alla contribuzione del lavoratore e precisamente:
Pertanto, al momento, devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione dei Regolamenti CE di sicurezza sociale le suddette prestazioni di carattere assistenziale (Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune, Assegno di maternità concesso dai Comuni e Assegno a sostegno della natalità).
Ad ogni modo il messaggio evidenzia che è attualmente all’esame del Consiglio U.E., una proposta di modifica del Regolamento 883/2004, che contiene anche nuove disposizioni per il coordinamento delle prestazioni familiari destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati all’educazione dei figli.
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