Prestazione lavorativa insufficiente? Licenziamento per scarso rendimento

Pubblicato il 07 aprile 2023

Definitivamente confermato il licenziamento per scarso rendimento che un'azienda aveva intimato ad un proprio dipendente.

Sono state infatti rigettate, dalla Corte di cassazione - ordinanza n. 9453 del 6 aprile 2023 - le doglianze sollevate dal lavoratore per impugnare la decisione di merito, confermativa della sanzione espulsiva irrogatagli dalla datrice di lavoro.

Anche se l'inadempimento era risultato limitato nel tempo, l'intensità dello stesso era stata notevole, di tal ché tale circostanza, unitamente alla mancanza di elementi obiettivi che giustificassero la riduzione dell'attività, comportava che fosse condivisibile la valutazione operata dal giudice di prime cure a conferma del licenziamento disciplinare.

Scarso rendimento: licenziamento se l'inadempimento del dipendente è notevole

Nel respingere i motivi di ricorso avanzati dal dipendente, la Suprema corte ha ricordato, in primo luogo, come, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro - cui spetta l'onere della prova - non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, ma deve anche dimostrare che la causa di esso derivi da colpevole negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell'espletamento della sua normale prestazione.

Il licenziamento per cosiddetto scarso rendimento - si legge ancora nella decisione - costituisce un'ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento.

Nel caso in esame, la Corte d'appello, aveva potuto rilevare che il ricorrente aveva reso una prestazione lavorativa insufficiente per l'esiguità dei clienti e delle filiali visitati.

I dati a lui riferiti erano stati posti a confronto con i dati di produzione degli altri colleghi - enormemente superiori a quelli del ricorrente - sì da concludere per l'effettività dello scarso rendimento e della sua gravità.

E ciò era stato accertato sulla base di elementi probatori che, in termini quantitativi di attività e risultati, rappresentavano a livello comparativo una rilevantissima sproporzione tra le prestazioni dell'attuale ricorrente e quelle di diversi suoi colleghi del medesimo ufficio.

Sproporzione che, a sua volta, ben poteva essere sussunta in un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore.

Fermo restando, infatti, che il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, nel caso siano individuabili dei parametri per accertare se la prestazione sia eseguita con diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, "lo scostamento da essi può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione, sulla scorta di una valutazione complessiva dell'attività resa per un apprezzabile periodo di tempo".

E ancora: va considerato legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia provata, sulla base della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - "in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione".

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