La diversa disciplina della prescrizione prevista per gli illeciti commessi ex decreto 231 dall'ente rispetto a quella prevista per gli imputati-persone fisiche non è irragionevole.
Ciò in considerazione della differente natura dell'illecito che determina la responsabilità dell'ente nonché in ragione dell'impossibilità di ricondurre integralmente alla persona giuridica il sistema di responsabilità "ex delicto".
Lo ha ribadito la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 25764 depositata il 14 giugno 2023, confermando quanto già osservato dalla giurisprudenza di legittimità nel giudicare infondata la sollevata questione di costituzionalità dell'art. 22 D. Lgs. n. 231/2001, per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, e 111 Cost., in relazione alla presunta irragionevolezza della disciplina relativa alla prescrizione.
La responsabilità dell'ente - si legge nel testo della pronuncia - si fonda su un illecito amministrativo e la circostanza che tale illecito venga accertato nel processo penale, spesso unitamente all'accertamento del reato commesso dalla persona fisica, non determina alcun mutamento della sua natura.
Il sistema di responsabilità ex delicto di cui al decreto 231 è stato qualificato, infatti, come tertium genus, cosicché non può essere ricondotto integralmente nell'ambito e nelle categorie dell'illecito penale.
Dato, quindi, che i due illeciti hanno natura differente, risulta giustificabile l'esistenza di un regime derogatorio e differenziato per quel che concerne la prescrizione.
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