Prescrizione contributi indebiti. Restituzione senza interessi per autonomi e co.co.co.

Pubblicato il 14 giugno 2012 L’Inps, con il messaggio n. 8969/2012, fornisce alcune importanti precisazioni circa l’applicazione della prescrizione ai versamenti contributivi non dovuti.

Si ricorda, che in ambito contributivo, la prescrizione osserva il termine dei cinque anni per tutte le assicurazioni e che una volta scaduto tale termine, l’Ente previdenziale viene a trovarsi nella condizione di non poter né richiedere né accettare i relativi contributi.

Distinguendo le varie categorie di lavoratori, con il documento di prassi in oggetto, l’Inps precisa quanto segue.

Lavoratori dipendenti. Nel caso di contribuzione per la quale non c’era obbligo di versamento, è previsto che se versata nei cinque anni precedenti il momento dell’accertamento questa resta acquisita e produce comunque il diritto ai fini della prestazione. Ne deriva che, l’Inps può disporre il rimborso delle somme indebitamente versate, senza interessi, per le somme non ancora prescritte, mentre per quelle relative ai periodi precedenti la prescrizione la contribuzione si considera acquisita e produttiva di prestazione.

Lavoratori autonomi. I contributi versati ma non dovuti dai lavoratori autonomi – artigiani, commercianti e professionisti senza cassa – si considerano non soggetti a prescrizione e vengono sempre restituiti a chi li ha effettuati. Infatti, spiega l’Inps, “i contributi versati indebitamente in qualsiasi tempo non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa”.

Co.co.co. e lavoratori a progetto. Si precisa che per la natura di lavoro autonomo attribuibile – ai fini previdenziali – alla figura dei lavoratori a progetto, ad essi si applicano gli stessi criteri validi per i lavoratori autonomi. Dunque, anche nel caso di contribuzione indebitamente versata da parte del committente di un co.co.co, fatto salvo che la restituzione della contribuzione è ripartita nelle rispettive quote di competenza tra committente e collaboratore, è prevista la restituzione, senza interessi, dei contributi non dovuti.
Vi è comunque un’eccezione: nel caso la prestazione assicurabile del soggetto sia a tutti gli effetti quella di lavoro dipendente, la contribuzione indebitamente versata nella gestione separata non è rimborsabile, ad esclusione di quella non prescritta, e resta perciò acquisita e produttiva di prestazione.
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