Prescrizione breve per cartella non opposta

Pubblicato il 18 novembre 2016

Le Sezioni unite civili di Cassazione hanno risolto una questione di particolare importanza per quel che concerne gli atti di riscossione e la relativa prescrizione.

Secondo il massimo Collegio di legittimità, in particolare, la scadenza del termine “perentorio” per avanzare opposizione a una cartella di pagamento, a un atto di riscossione mediante ruolo o a un atto di riscossione coattiva, determina solamente l’effetto sostanziale della “irretrattabilità” del credito contributivo, non comportando, per contro, l’effetto della cosiddetta “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ex articolo 2953 del Codice civile, disposizione applicabile, difatti, solo nei casi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo.

Ambito applicativo principio

Il principio in oggetto – viene, in particolare, precisato nel testo della sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 - riguarda tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie o extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative, e via dicendo.

Ne consegue che, se per i relativi crediti sia prevista una prescrizione sostanziale più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre opposizione non consente di fare applicazione del citato articolo 2953 del Codice civile, tranne che nell’ipotesi in cui sussista un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Con particolare riferimento alla cartella di pagamento e all’avviso di addebito dell’Inps (oggetto della specifica controversia all’esame della Cassazione), la Corte sottolinea che avendo, questi, natura di atti amministrativi, deve ritenersi che i medesimi siano privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

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