La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro, con la risposta all'interpello n. 16 del 2015, replica ad un quesito sollevato dall'ANCE circa la corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi, con particolare riguardo ai compiti ad esso assegnati ed ai requisiti di formazione.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, richiamata la definizione di preposto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del Dlgs n. 81/2008, ricorda che la figura del preposto non è obbligatoria in azienda, ma è una scelta del datore di lavoro in base all'organizzazione e alla complessità della sua azienda.
Esistono, però, alcuni casi particolari in cui il legislatore richiede esplicitamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto, che deve risultare gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività e tale incarico può essere assunto anche dallo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.
Nel caso specifico dei preposti, che devono essere obbligatoriamente presenti nelle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi per i lavori in quota, la nota interpello n. 16/2015 sancisce che per questi ultimi sia prevista una doppia formazione.
Infatti, la loro formazione deve riguardare, in linea generale, quella connessa agli obblighi che incombono sul preposto ai sensi dell’articolo 37 del Dlgs 81/08 (Testo unico) e anche quella connessa all’incarico specifico ex articolo 136 Tu di diretta sorveglianza perché venga assicurata la sicurezza nei lavori in quota.
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