Prepensionamento dei giornalisti: chiarimenti sul requisito di permanenza in CIGS

Pubblicato il 16 ottobre 2023

Con il messaggio del 13 ottobre 2023, n. 3595, l’Istituto Previdenziale fornisce chiarimenti in merito alle condizioni richieste per l’accesso al prepensionamento dei giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all’articolo 37, comma 1 lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Requisiti

Ai fini del prepensionamento, il lavoratore iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria dovrà essere stato ammesso al trattamento di integrazione salariale per la causale di cui all’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 c.d. “riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”).

Dalla predetta fattispecie si escludono le ipotesi di trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati dalle causali di:

I requisiti per accedere al prepensionamento sono i seguenti:

NOTA BENE: Ai sensi dell’articolo 9 del decreto interministeriale n. 100495 del 2017, la condizione relativa al periodo di permanenza in CIGS è soddisfatta laddove la medesima sia di almeno 90 giorni.

Deroga al requisito di permanenza in CIGS

L’Inps – in considerazione del trasferimento della funzione previdenziale svolta dall’INPGI, Gestione sostitutiva dell’AGO, all’INPS, Fondo pensioni lavoratori dipendenti - ammette una deroga in favore di quei lavoratori che, avendo maturato il requisito amministrativo secondo la precedente prassi operante in INPGI (almeno un giorno di CIGS al mese per almeno 3 mesi), sono cessati dal rapporto di lavoro in assenza del requisito di permanenza in CIGS, o, ancorché non cessati, non abbiano la possibilità di perfezionarlo in ragione dei limiti di durata del decreto di autorizzazione della CIGS.

In tal senso, in deroga al requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni, l’accesso al prepensionamento potrà essere riconosciuto a quei lavoratori che, alla data del 13 ottobre 2023, siano stati almeno posti in CIGS per un giorno al mese per almeno tre mesi e rientrino in una delle seguenti casistiche:

Pertanto, nei predetti casi, l’Inps riesaminerà le istanze di prepensionamento che sono state rigettate per carenza del requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni.

ATTENZIONE: Per tutti gli altri casi sarà necessario essere in possesso del requisito della permanenza in CIGS per almeno 90 giorni.

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