Premio produttività 2014 fino a 3.000 euro di retribuzione
Pubblicato il 08 maggio 2014
Con
la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” del 29/4 del Dpcm 19 febbraio
2014
viene reso possibile fruire della tassazione agevolata per le paghe dei
dipendenti collegate alla produttività. Per il 2014 è stato previsto il
passaggio da 2.500 a 3.000 euro dell'importo della retribuzione di
produttività
agevolabile. Fermo, invece, a 40.000 il limite di reddito annuo.
Il premio di produttività
Introdotta
nel 2008, come misura sperimentale, la detassazione della retribuzione consiste nell'applicare
l'imposta sostitutiva del 10%
dell'Irpef e delle addizionali alla parte di reddito collegata all'incremento
della produttività
da parte dei dipendenti del settore privato.
La legge
di stabilità 2013 – n. 228/2012 - ha stabilito che la detassazione dei
premi di
produttività operante per l'anno 2013 fosse automaticamente confermata
sia per
il 2014 che per il 2015.
Annualmente
viene pubblicato un Dpcm che individua i parametri a cui attenersi per
applicare la detassazione.
Nell'anno
2013 sono state dettate particolari disposizioni che hanno innovato la
materia
apportando rilevanti caratteristiche alla fruizione della tassazione
agevolata.
E' stata
individuata una nuova nozione di
retribuzione di produttività che deve riguardare voci
retributive erogate,
in esecuzione di contratti, espressamente riferite a indicatori
quantitativi di
produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione;
oppure,
in
alternativa, erogate in esecuzione di contratti che prevedono
l’attivazione di almeno
una misura in almeno 3 di queste 4 aree d’intervento:
- orari
di lavoro: applicazione
di modelli flessibili che assicurino un efficiente utilizzo degli
impianti per
raggiungere obiettivi fissati nella programmazione mensile
- flessibilità
ferie: introduzione
di una distribuzione flessibile delle ferie che prevede una
programmazione
anche non continuativa delle ferie eccedenti le due settimane
- nuove
tecnologie: adozione
di misure che rendano compatibile l’utilizzo delle tecnologie con la
tutela dei
diritti dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti
informatici
- fungibilità
mansioni: attivazione
di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di
integrazione delle
competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.
L'agevolazione del 2014
Con la
pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”
n. 98 del 29 aprile del Dpcm 19 febbraio 2014 viene resa operativa per
il
periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014 la misura per applicare l'imposta
sostitutiva del 10% alle retribuzioni collegate alla produttività
dei dipendenti del settore privato.
Il
provvedimento ha
fissato i seguenti
parametri:
limite di
reddito da lavoro
dipendente non superiore,
nell'anno 2013, ad euro 40.000, al
lordo delle somme assoggettate nell'anno 2013 all'imposta sostitutiva
(Dpcm del 22 gennaio 2013);
aumento, rispetto al
2013, da 2.500 a 3.000 euro
dell'importo della
retribuzione di produttività agevolabile.
Inoltre,
la normativa riferibile al 2014 è la medesima di quella vigente nel
2013,
essendo il Dpcm 22 gennaio 2013 espressamente richiamato dal nuovo
decreto.
È previsto
un monitoraggio, entro il 30 giugno 2014, sull'andamento
dell'agevolazione,
anche al fine dell'eventuale adozione di specifiche proposte e
iniziative di
revisione.
Elementi per beneficiare del premio
Si deve
tenere presente che, nell'applicare la misura, i contratti
di lavoro devono essere sottoscritti da
organizzazioni a livello aziendale o territoriale
comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, ovvero da loro rappresentanze
sindacali
operanti in azienda. Il che comprende sia RSA che RSU.
Lo
sconto sulla tassazione ordinaria viene applicato
automaticamente dal
sostituto d’imposta che ha rilasciato il Cud, per il rapporto
di lavoro
tenuto durante tutto l'anno 2013.
Qualora
il Cud 2014 sia stato rilasciato da un sostituto d’imposta diverso,
oppure se
il rapporto di lavoro è stato inferiore all’anno, il dipendente
deve
rilasciare al datore di lavoro un'attestazione scritta in cui
sia riportato
l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2013.
Sarà
cura del datore di lavoro inserire
nel Cud:
-> la
parte di reddito a cui è stata applicata l'imposta sostitutiva e
l’importo di
quest’ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente;
-> la
parte di reddito assoggettabile a imposizione sostitutiva ma che, per
espressa
rinuncia del lavoratore o per altri motivi, non è stata sottoposta allo
sconto.
Altro
adempimento da eseguire per applicare la detassazione sul premio di
produttività è l'obbligo di depositare, da parte del datore di lavoro,
i contratti presso la Dtl
territorialmente competente nel termine di 30 giorni a partire dalla
sottoscrizione degli stessi.
Ciò
permette di controllare la conformità dei contenuti degli accordi
siglati alla
normativa contenuta nel provvedimento di attuazione.
Quindi, la detassazione sul reddito di
produttività può essere applicata solo dopo la sottoscrizione del
contratto che
la contempla.
Al momento
del deposito, il datore di lavoro dovrà allegare un'autodichiarazione
di
conformità riguardante la
corrispondenza dell'accordo
alle disposizioni previste dalle norme.
Tale
autorichiarazione può essere inserita in un atto separato dal contratto
vero e
proprio oppure può far parte integrante dello stesso.
Se
il contratto risulta già depositato, l'autodichiarazione può contenere
la sola
indicazione degli estremi dei relativi contratti e dell'avvenuto
deposito.
E'
possibile utilizzare la posta elettronica certificata per effettuare
l'invio
alla Dtl.
Cosa compete fare al lavoratore
In luogo
del sostituto d'imposta, il dipendente può provvedere autonomamente ad
applicare la detassazione, essendovi i requisiti, indicando i dati
richiesti
nella dichiarazione dei redditi.
Esso è
tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l'inesistenza del
diritto a
fruire dell'imposta sostitutiva se:
1. nell'anno
2013 ha trattenuto rapporti di lavoro dipendente con altri sostituti ed
abbia,
in questo modo, superato il limite di euro 40.000 di reddito previsto
dal
decreto;
2. nell'anno
2014 ha in corso altri rapporti di lavoro dipendente in virtù dei quali
ha
superato il limite di euro 3.000 , utile per avvalersi della
detassazione.
E' facoltà
del lavoratore dipendente rinunciare al
regime agevolato: in questo caso, si darà luogo alla
tassazione ordinaria.
Di questo
deve essere fatta espressa richiesta per iscritto al datore di lavoro.
NORME
|
– Legge n.
228/2012
-
Dpcm 22 gennaio 2013
-
Dpcm 19 febbraio 2014 |