Aumenta la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’art. 1, co. 128 della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). In particolare, in base all’importo stanziato, la percentuale è passata – per l’anno 2020 – dal 15,24% al 15,29%.
A darne notizia è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) del 7 febbraio 2020, mediante il quale vengono fissati anche gli Indici di Gravita Medi da applicare al triennio 2020/2022, suddivisi per gestioni assicurative.
La misura della riduzione per il 2020 è stata adottata sulla base della Determinazione INAIL n. 290 del 26 settembre 2019.
La riduzione percentuale si applica ai:
Di converso, lo sgravio non opera per i:
L’art. 2 del D.I. del 7 febbraio 2020 stabilisce che le risorse relative alla riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali vengono trasferite all’INAIL a valere:
Si ricorda, infine, che l'applicazione dello sconto è vincolata al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di violazione degli obblighi contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008, l'INAIL procede automaticamente a revocare la riduzione, procedendo altresì al recupero degli importi di premio non versati per lo sconto, maggiorati degli oneri accessori di legge.
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