Con D.M. (Lavoro) n. 95 del 2 agosto 2019 sono state rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'INAIL nel settore industriale, con decorrenza 1° luglio 2019, nonché gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 16.554,30 euro e di 30.743,70 euro.
Sulla base di tali importi, con la circolare n. 25 del 23 settembre 2019, l’INAIL ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.
Iniziando dai lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, come i detenuti e internati, gli allievi dei corsi di istruzione professionale, i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità ecc., l’importo della retribuzione è pari a:
Gli stessi importi si applicano per le retribuzioni di ragguaglio. In particolare, si tratta di quegli importi da assumere solo in via residuale, ossia in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.
Per i familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis cod. civ., la retribuzione convenzionale giornaliera e mensile è rispettivamente pari a 55,41 euro e 1.385,32 euro.
Per quanto riguarda i lavoratori dell’area dirigenziale, i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi si differenziano in base alla presenza o meno di un contratto a tempo parziale. Nel primo caso, ossia in caso di contratto part-time, la retribuzione convenzionale oraria è di 12,81 euro. Qualora, invece, si sia in presenza di un contratto a tempo pieno, la retribuzione convenzionale è pari a:
Con riferimento agli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (cd. allievi IeFP), l’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
In particolare, il premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale. Dunque, in riferimento all’anno formativo 2019/2020:
Infine, si rammenta che per:
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