In data 29 agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 177/E con la quale si forniscono delucidazioni sulle implicazioni fiscali relative alla partecipazione ad un concorso pubblico di progettazione.
Più specificatamente, erano state sollevate problematiche interpretative in relazione:
Vediamo, in sintesi, il caso oggetto di interpello e le conclusioni cui è giunta l’Amministrazione finanziaria.
L’interpello è stato sollevato da un Ministero che rende noto di aver indetto un concorso di progettazione in due gradi, in linea con gli articoli 152 e successivi del Dlgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e l'articolo 24 del Dl n. 152/2021, convertito con modifiche dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di edifici, finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Illustrate le fasi in cui si è articolato il concorso, il Ministero evidenzia due problematiche interpretative.
In primo luogo, chiede conferma sulla necessità di applicare l'imposta di bollo alle domande di partecipazione al concorso di progettazione e, in caso affermativo, quali siano le modalità per regolarizzare eventuali posizioni debitorie dei partecipanti.
Inoltre, il Dicastero richiede chiarimenti sulla natura fiscale dei premi che saranno erogati ai partecipanti che si sono classificati dal secondo al quinto posto. La domanda chiede se questi premi debbano essere trattati come ricavi da concorsi a premi, come redditi soggetti solo a ritenuta d'acconto, come corrispettivi per prestazioni professionali, o se siano soggetti ad IVA o ad altre imposte, e come debbano essere gestiti in termini di dichiarazioni fiscali.
Nella risposta n. 177/2024, l'Agenzia delle Entrate ha motivato le ragioni dell'applicazione dell'imposta di bollo alle domande di partecipazione al concorso di progettazione.
Si rileva, in primo luogo, che l'articolo 3 della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 stabilisce che l'imposta di bollo è dovuta per le istanze dirette agli organi dell'amministrazione pubblica, incluse quelle trasmesse telematicamente, al fine di ottenere provvedimenti amministrativi o documenti certificativi, con un importo forfetario di 16 euro per documento, indipendentemente dalle sue dimensioni.
Tuttavia, esiste una specifica esenzione dall'imposta di bollo per le domande di partecipazione a concorsi pubblici per il reclutamento di personale, come chiarito dalla risoluzione del Ministero delle Finanze del 17 dicembre 1994, n. 28.
NOTA BENE: L’esenzione dal tributo di bollo si applica esclusivamente ai concorsi destinati all'assunzione di personale, estendendosi anche ai documenti allegati a tali domande.
Il caso del concorso di progettazione, quindi, non rientra in queste categorie esentate perché non mira al reclutamento di personale ma piuttosto alla selezione di progetti professionali.
Di conseguenza, l'imposta di bollo deve essere applicata alle domande di partecipazione a tale concorso, come confermato dall'uso di una piattaforma specifica per la presentazione delle candidature, gestita dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti attraverso la società "Alfa".
ATTENZIONE: Circa le modalità di regolarizzazione dell’imposta di bollo non assolta per le domande già inviate, l’Agenzia delle Entrate rinvia all’applicazione degli articoli 19 e 31 del Dpr n. 642/1972.
Riguardo alla seconda questione sollevata dal Ministero, che concerne l'assegnazione di premi in denaro ai partecipanti non vincitori, che si sono classificati dal secondo al quinto posto in ciascuna area territoriale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la natura di questi emolumenti e il regime fiscale applicabile.
In particolare, nella risposta n. 177 del 29 agosto 2024, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che i premi corrisposti ai partecipanti classificati dal secondo al quinto posto in un concorso di progettazione non rientrano nella categoria delle manifestazioni a premio di natura commerciale previste dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, il quale si applica esclusivamente a operazioni effettuate da imprese con scopi commerciali. Invece, tali premi si collocano sotto la disciplina del Codice dei contratti pubblici, che regola i concorsi di progettazione per la fornitura di servizi tecnici e professionali nell'ambito pubblico.
Il contesto specifico del concorso di progettazione in esame implica che i premi vengano considerati come corrispettivi per servizi resi e, in quanto tali, soggetti all'applicazione dell'IVA. Questo inquadramento è supportato dall'articolo 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 (Decreto IVA), il quale stabilisce che le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato in esercizio di arti o professioni sono assoggettate all’Imposta sul valore aggiunto.
Inoltre, il rapporto giuridico che intercorre tra l'ente appaltante e i professionisti, basato su uno scambio di prestazioni reciproche (servizio di progettazione in cambio di un premio), conferma la natura onerosa del compenso, facendo così rientrare i premi nell'ambito applicativo dell'IVA.
Il nesso diretto tra la prestazione fornita dai professionisti e il corrispettivo ricevuto qualifica ulteriormente i premi come base imponibile per l'IVA, in conformità alle normative e alle sentenze della Corte di Giustizia UE che definiscono le condizioni per l'applicazione di tale tributo.
Pertanto, conclude la risposta agenziale che, per i premi erogati ai partecipanti, è necessario assolvere gli obblighi di fatturazione applicando l'aliquota IVA ordinaria, oltre a operare le ritenute a titolo di acconto previste per i compensi di lavoro autonomo, conformemente alle disposizioni normative vigenti.
Di seguito una Tabella che riassume le implicazioni fiscali per i partecipanti ad un concorso pubblico di progettazione.
Aspetto Fiscale |
Dettagli |
Imposta di Bollo |
La partecipazione a questi concorsi, a differenza di quelli per il reclutamento di personale, è soggetta all'imposta di bollo sin dalla presentazione dell'istanza di ammissione, secondo quanto previsto dal Dpr 642/1972. |
IVA sui Premi |
I premi corrisposti ai vincitori sono assoggettati all'IVA in quanto sono soddisfatti i due requisiti. Requisito Soggettivo: I partecipanti (architetti e ingegneri) sono considerati soggetti passivi di IVA. Presupposto Oggettivo: Esiste un nesso diretto tra la prestazione fornita (il progetto) e il corrispettivo ricevuto, configurando un sinallagma che implica l'applicazione dell'IVA. |
Ritenuta a Titolo di Acconto |
Dato che i premi sono considerati compensi per lavoro autonomo, il ministero agisce come sostituto d'imposta, applicando le ritenute a titolo di acconto sui premi erogati. |
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