Prededucibilità dei crediti condizionata all'apertura del concordato

Pubblicato il 10 febbraio 2014 Nella seduta pomeridiana del 10 febbraio 2014, proseguirà, presso la Camera, l'esame del Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145/2013, cosiddetto "Destinazione Italia", contenente misure finalizzate al contenimento delle tariffe elettriche e del gas, la riduzione dei premi RC-auto, l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

Tra gli emendamenti votati in sede di Commissione ed ora all'esame dell'aula della Camera si segnala l'introduzione di una disposizione interpretativa della Legge fallimentare ai sensi della quale l'articolo 111, secondo comma, del R.D. n. 267/1942, va inteso nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperto ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, Legge Fallimentare, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la relativa documentazione siano presentati entro il termine eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura venga “aperta senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda”.

In questo modo, il beneficio della prededuzione dei crediti sorti nella fase interlocutoria che precede la presentazione della domanda verrebbe limitato ai casi in cui la domanda anticipata si converta effettivamente in una vera e propria procedura di concordato preventivo.

Sull'emendamento, l'ufficio legislativo del ministero della Giustizia ha già manifestato la propria contrarietà ritenendolo non in linea con le caratteristiche che la Corte costituzionale ha previsto per una norma interpretativa.
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