Precompilata Detrazione spese veterinarie

Pubblicato il 28 febbraio 2017

Nella dichiarazione precompilata relativa ai redditi del 2016 (modello 730/2017) entrano a far parte – da quest'anno - tra le voci mediche anche le spese veterinarie.

In un'ottica di semplificazione fiscale a carico dei contribuenti, per l'inserimento di tali spese veterinarie nella precompilata, non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, ma è sufficiente lo scontrino “parlante”. Mentre non è consentita la detrazione delle spese per mangimi speciali e per antiparassitari, anche se prescritti dal professionista, perché non classificati come farmaci, ma come prodotti appartenenti all’area alimentare.

Detrazione spese veterinarie e per mangimi. Chiarimenti

La precisazione giunge dalla risoluzione n. 24 del 27 febbraio 2017, con la quale l'Agenzia offre una consulenza giuridica circa la corretta interpretazione dell'articolo 15 del Tuir.

Nell'istanza si chiedeva se, oltre alle spese indicate nella circolare 55/2001, fossero detraibili altre spese, in particolare i medicinali veterinari acquistabili senza ricetta e quelli acquistabili presso i negozi specializzati (pet-shops), come antiparassitari e disinfestanti per uso esterno, oltre alle spese per l’acquisto di mangimi speciali destinati agli animali da compagnia.

Ricorda l'Agenzia delle Entrate che è possibile detrarre dall'Irpef il 19% delle spese veterinarie sostenute nell'anno, fino a un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro e che tale limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

Alla luce di quanto detto, specifica la risoluzione n. 24/E che:

- le spese relative all'acquisto di medicinali veterinari sono detraibili a condizione che siano certificate da uno scontrino "parlante" (che riporta il codice fiscale del soggetto destinatario e la natura e la quantità dei medicinali acquistati), e non è più necessaria la prescrizione medica;

- i farmaci certificati da scontrino parlante sono detraibili anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal Ministero della Salute;

- la detrazione è limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare;

- non possono usufruire della detrazione del 19% le spese per mangimi speciali e per antiparassitari, in quanto tali prodotti non sono classificati come farmaci veterinari dal ministero della Salute.

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