Precisate le condizioni per l'esdebitazione

Pubblicato il 15 ottobre 2010
L'esdebitazione, il beneficio, cioè, della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali, può essere concesso, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 142, comma secondo, Legge fallimentare, solo quando il fallimento si sia chiuso per ripartizione finale dell'attivo, attuata, quest'ultima, con un piano di riparto dove siano stati utilmente collocati tutti i creditori ammessi al passivo, sia privilegiati che chirografari, a prescindere da quale percentuale sia stata loro attribuita. 

E' quanto ricordato dal Tribunale di Roma con decreto depositato il 21 settembre 2010. Nel testo della decisione, i giudici della capitale hanno altresì sottolineato come la facoltà di presentare istanza di esdebitazione spetti, di fatto, anche al socio illimitatamente responsabile di una società dichiarata fallita.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di solidarietà 2024: al via le domande

29/11/2024

NASpI e DIS-COLL, accesso al SIISL entro 15 giorni dalla fruizione

29/11/2024

Definizione agevolata delle liti tributarie in linea con la Costituzione

29/11/2024

Memorandum: scadenze fisco dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Alluvione Emilia-Romagna, Toscana e Marche: regole per erogazione contributi

29/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy