Precisate le condizioni per l'esdebitazione
Pubblicato il 15 ottobre 2010
L'esdebitazione, il beneficio, cioè, della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali, può essere concesso, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 142, comma secondo, Legge fallimentare, solo quando il fallimento si sia chiuso per ripartizione finale dell'attivo, attuata, quest'ultima, con un piano di riparto dove siano stati utilmente collocati tutti i creditori ammessi al passivo, sia privilegiati che chirografari, a prescindere da quale percentuale sia stata loro attribuita.
E' quanto ricordato dal Tribunale di Roma con decreto depositato il 21 settembre 2010. Nel testo della decisione, i giudici della capitale hanno altresì sottolineato come la facoltà di presentare istanza di esdebitazione spetti, di fatto, anche al socio illimitatamente responsabile di una società dichiarata fallita.