Precedenza a chi assiste i disabili già escluso dalla IV salvaguardia per incapienza
Pubblicato il 26 novembre 2014
Con nota prot. n.
16171 del 25 novembre 2014, il Ministero del Lavoro, nel fornire istruzioni ai propri Uffici periferici inerenti la
sesta salvaguardia, ha chiarito che i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) della Legge n.
147/2014 (
lavoratori fruitori di congedi o permessi per disabili), già interessati dalla
IV salvaguardia in qualità di lavoratori di cui all'art. 11-bis del D.L. n.
102/2013, e rimasti
esclusi, pur in presenza dei prescritti requisiti, dalla IV salvaguardia medesima per
incapienza del contingente di 2.500 unità all'uopo stabilito,
non dovranno presentare una nuova istanza nell'ambito della procedura della salvaguardia attualmente in fase di espletamento.
A tal proposito, continua la nota, sarà utilizzato il contingente previsto nell'ambito della VI procedura di salvaguardia per la categoria dei suddetti soggetti rimasti esclusi dalla IV procedura di salvaguardia, ormai chiusa al 28 marzo 2014, per
esaurimento della platea ammissibile, a
condizione, però, che
le istanze precedentemente presentate non siano state a suo tempo respinte dall’Istituto.
Ciò consente di ritenere possibile l'utilizzo della dotazione numerica di 1.800 unità previste dalla cosiddetta "sesta salvaguardia" in via prioritaria a favore dei soggetti, aventi i requisiti di legge, esclusi dalla "quarta salvaguardia" per incapienza della dotazione numerica.